circolare 31.2006

1 – Procedure di assunzione di lavoratori subordinati, stagionali, domesticiCon circolare n. 1/2006 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha fornito agli Sportelli Unici per l’Immigrazione le prime direttive sulle procedure informatizzate da seguire per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari.Il datore di lavoro che intende assumere a tempo determinato o indeterminato un lavoratore straniero residente all’estero, dovrà compilare l’apposita domanda di nulla osta ed inviarla al competente Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la modulistica a lettura ottica contenuta nei Kit disponibili gratuitamente presso qualsiasi ufficio postale dal 18 febbraio 2006 (fac-simili della modulistica contenuta nel kit è scaricabile dal sito www.interno.it). I nuovi moduli predisposti per la lettura ottica “A-Dom” (lavoro domestico), “B-Sub” (lavoro subordinato), “C-Stag” (lavoro stagionale) sostituiscono i vecchi modelli “A”, ”B”, “C”.La domanda dovrà essere spedita dagli uffici postali abilitati (il cui elenco sarà affisso dal 18 febbraio 2006 presso tutti gli uffici postali e pubblicato sul sito www.interno.it) con assicurata (Euro 5,70) solamente a decorrere dalla data che sarà stabilita dal decreto flussi di prossima emanazione. Domande spedite anteriormente a tale data saranno considerate irricevibili.Ciascuna busta inviata dovrà contenere una sola domanda, contrassegnata da codice assicurata/codice istanza.Le Associazioni di categoria interessate alle attività stagionali, che ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DPR 394/1999 possono presentare le richieste di nulla osta, saranno abilitate alla trasmissione, anche cumulativa, delle richieste dei propri associati via internet (per istruzione è necessario contattare “l’help desk” dello sportello unico: 06-46525939 – dlci.sui@interno.it). La richiesta di nulla osta, pervenuta alle sedi competenti, sarà oggetto di una verifica formale da parte dell’operatore dello Sportello Unico, il quale in caso di carenza di dati chiederà le necessarie integrazioni o direttamente al datore di lavoro interessato, o in subordine, tramite richiesta telematica a Poste Italiane, che provvederà ad inviare l’apposita lettera raccomandata.Verificata l’idoneità della domanda, lo Sportello Unico provvederà ad inoltrare la richiesta di nulla osta alla Questura che, effettuati i controlli di competenza, trasmetterà allo Sportello Unico, per via telematica, il proprio parere.In caso di parere negativo l’istanza sarà rigettata dallo Sportello Unico con proprio provvedimento.In caso di parere positivo la Direzione Provinciale del Lavoro esaminerà la parte di propria competenza, richiedendo direttamente al datore di lavoro eventuali integrazioni. Il parere sarà poi trasmesso, per via telematica, allo Sportello Unico.Se il parere risulterà negativo, l’istanza sarà rigettata dallo Sportello Unico con proprio provvedimento.In caso contrario lo Sportello Unico richiederà, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico o la verifica dell’esistenza del codice fiscale alfanumerico.Contemporaneamente, lo Sportello Unico trasmetterà le richieste di lavoro subordinato al Centro per l’impiego competente.Il Centro per l’impiego, verificate le disponibilità di offerte di lavoro, ne comunicherà l’esito allo Sportello Unico.La richiesta di nulla osta rimane sospesa fino al momento in cui lo Sportello Unico acquisirà la comunicazione del datore di lavoro (entro 4 giorni se la certificazione risulta negativa) sulla conferma o disdetta della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.Decorsi 20 giorni dalla richiesta di verifica senza alcun riscontro del Centro per l’Impiego, la trattazione proseguirà in ogni caso.Lo Sportello invierà il nulla osta alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, allegando la proposta di contratto del datore di lavoro richiedente.La rappresentanza diplomatico-consolare, verificati che i requisiti previsti dalla normativa siano rispettati, procederà al rilascio del visto di ingresso al lavoratore.La comunicazione di rilascio o di diniego sarà fatta direttamente allo Sportello Unico.Ricevuta la comunicazione di rilascio del nulla osta, lo Sportello Unico convocherà, tramite raccomandata, il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.Dopo il rilascio del visto di ingresso, il datore di lavoro o lo straniero, richiederà l’appuntamento presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione e la richiesta di permesso di soggiorno da parte dello straniero.Il lavoratore dovrà presentarsi con la seguente documentazione: passaporto originale con visto di ingresso, copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie, 1 marca da bollo da Euro 14,62.Sottoscritto il contratto e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, il lavoratore dovrà recarsi presso l’ufficio postale abilitato che rilascerà allo straniero la ricevuta dell’assicurata che abiliterà al soggiorno sul territorio dello Stato e allo svolgimento dell’attività lavorativa in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.La Questura competente provvederà poi a convocare lo straniero per il fotosegnalamento e la consegna del provvedimento. 2 – Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare degli stranieriIn attesa della nuova modulistica per la lettura ottica si potrà continuare ad utilizzare il Modello “S” scaricabile, come gli altri citati nella presente circolare) dai siti www.interno.it e www.welfare.gov.it che dovrà essere inviato con raccomandata postale allo Sportello Unico competente.Ricevuta la richiesta lo Sportello Unico richiederà il parere alla Questura.In caso di parere negativo, l’istanza sarà rigettata con provvedimento dello Sportello Unico, nell’ipotesi contraria sarà rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare.Lo Sportello Unico richiederà, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico o la verifica della esistenza del codice fiscale alfanumerico.Il nulla osta sarà inviato dallo Sportello Unico alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana.La rappresentanza diplomatico-consolare, verificati che i requisiti previsti dalla normativa siano rispettati, rilascerà il visto d’ingresso al familiare del richiedente.La comunicazione di rilascio o di diniego sarà fatta direttamente allo Sportello Unico.Nel caso di esito positivo di questa parte della procedura, il richiedente sarà convocato per la consegna del nulla osta.Dopo il rilascio del visto di ingresso, il familiare all’estero o il richiedente il ricongiungimento, procederà a fissare un appuntamento presso lo Sportello Unico per la richiesta di permesso di soggiorno.L’interessato dovrà presentarsi con la seguente documentazione: passaporto originale con visto di ingresso, copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie, 1 marca da bollo da Euro 14,62.Nel giorno fissato, lo straniero sottoscriverà la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nel frattempo preparato dallo Sportello Unico.La Questura competente provvederà poi a convocare lo straniero per il fotosegnalamento e la consegna del provvedimento.La procedura informatizzata per il rilascio del nulla osta per familiare al seguito (Mod. T) dello straniero è analoga a quanto sopra descritto. 3 – Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsti dall’articolo 27, comma 1 del Testo UnicoPer il rilascio di nulla osta all’accesso lavoro nei casi particolari di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r), e r-bis) del T.U. sull’immigrazione e all’art. 1 della legge 103/2002, il datore di lavoro dovrà inviare l’istanza, con raccomandata A.R., utilizzando i modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e DS.Rammentiamo che le casistiche di cui trattasi sono le seguenti: a) ) dirigenti o personale altamente specializzato di societa` aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa` estere che abbiano la sede principale di attivita` nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa` italiane o di societa` di altro Stato membro dell’Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attivita` retribuita di ricerca presso universita`, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato; g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie: r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia, attivita` di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita` di giovani o sono persone collocate “alla pari”. r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. art. 1 L. 103/02: I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.Lo Sportello Unico competente, ricevuta la comunicazione del rilascio del nulla osta, lo trasmetterà telematicamente alle rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del rilascio del visto di ingresso.Contemporaneamente procederà a predisporre il contratto di soggiorno (Mod. “P”) in attesa dell’ingresso del lavoratore e della conseguente stipula. 4 – Instaurazione rapporto di lavoro in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinatoLo straniero, titolare di permesso di soggiorno per studio o per formazione in corso di validità, se intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare allo Sportello Unico, con raccomandata A.R., la domanda di verifica di sussistenza delle quote per lavoro subordinato (mod. “V”), allegando alla stessa il contratto di soggiorno (Mod. “Q”) sottoscritto dal solo datore di lavoro. Tale modello, attualmente scaricabile dai suddetti siti, sarà prossimamente disponibile come modulo a lettura ottica, reperibile in apposito kit presso gli uffici postali.Lo Sportello, dopo aver verificato la disponibilità delle quote, convocherà lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e del modulo di richiesta di permesso di soggiorno.La richiesta di permesso di soggiorno sarà inviata telematicamente alla Questura che convocherà lo straniero per il fotosegnalamento e per la consegna del provvedimento.In assenza di disponibilità di quote, lo Sportello Unico comunicherà con raccomandata A.R. il provvedimento di rigetto. 5 – Instaurazione rapporto di lavoro in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza verifica della sussistenza di quoteLo straniero, titolare di permesso di soggiorno per studio o per formazione in corso di validità, che al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intenda richiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare allo Sportello Unico, con raccomandata A.R., la richiesta di convocazione (mod. “V.2”), allegando alla stessa il contratto di soggiorno (Mod. “Q”) sottoscritto dal solo datore di lavoro.Lo Sportello Unico, verificata la regolarità del contratto, convocherà lo straniero per la sottoscrizione del contratto e per la richiesta di permesso di soggiorno. La richiesta di permesso di soggiorno sarà inviata telematicamente alla Questura che convocherà lo straniero per il fotosegnalamento e per la consegna del provvedimento. 6 – Rilascio certificazione attestante requisiti per lavoro autonomo, in caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studioLo straniero, titolare di permesso di soggiorno per studio o per formazione in corso di validità, che intenda richiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve inoltrare allo Sportello Unico, con raccomandata A.R., la domanda per il rilascio della certificazione prevista dall’art. 6, comma 1, del T.U. sull’immigrazione (mod. “Z”). Lo Sportello, dopo aver verificato la disponibilità delle quote, convocherà lo straniero per il rilascio della certificazione (redatta sul mod. “Z bis”) e per la richiesta di permesso di soggiorno.La richiesta di permesso di soggiorno sarà inviata telematicamente alla Questura che convocherà lo straniero per il fotosegnalamento e per la consegna del provvedimento.In assenza di disponibilità di quote, lo Sportello Unico comunicherà con raccomandata A.R. il provvedimento di rigetto. 7 – Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitariIl datore di lavoro che intenda assumere un cittadino dei paesi di nuova adesione alla UE, dovrà trasmettere, per raccomandata, allo Sportello Unico la richiesta di nulla osta al lavoro utilizzando l’apposita modulistica.Lo Sportello, dopo aver verificato la disponibilità delle quote rilascerà il nulla osta trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria.Il cittadino neocomunitario, in possesso di tale documento, potrà così richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente e l’attribuzione del codice fiscale all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate.

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