circolare 12.2006

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17/01/2006 il DPCM che stabilisce le regole per l’utilizzo e l’emissione dei servizi sostitutivi di mensa.L’attività di emissione dei buoni pasto potrà essere svolta, d’ora in avanti, esclusivamente da società di capitali con capitale versato non inferiore a 750.000 euro ed in possesso di tutta una serie di requisiti riepilogati all’art.3 del DPCM. Viene poi definito il ruolo del buono pasto (anche in formato elettronico), che è quello di consentire all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo facciale pari al valore del buono pasto, che non può quindi essere nemmeno parzialmente monetizzato, come non può essere ceduto, commercializzato o cumulato, in quanto deve essere ricondotto al servizio di mensa a cui fa fronte, che ne è la premessa. Il Decreto evidenzia inoltre che i buoni pasto sono utilizzabili, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, o da soggetti con rapporto di collaborazione, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto. Una definizione così rigida e rigorosa delle modalità di utilizzo dei buoni pasto lascerebbe intendere che questa debba diventare il presupposto per accedere ai benefici fiscali, senza però che ciò venga specificato in alcun modo nel Decreto; non viene quindi per il momento modificata l’attuale impostazione fiscale dei buoni pasto, compreso la posizione dell’Agenzia delle Entrate che esclude la concorrenza al reddito del lavoratore del valore del buono pasto solo in presenza di una pausa pranzo.(risoluzione n.153/E/2004 commentata con circolare Unicaf n.102/2004)

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