circolare 114.2005

A due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 276 il Ministero del lavoro, con la circolare n. 40 del 22-12-2005, interviene sulla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per i lavoratori con patologie oncologiche.La norma è prevista dall’articolo 46 comma 1 lettera t) del citato decreto che ha aggiunto l’articolo 12bis al Dlgs. 61/2000.Il Ministero precisa che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale è un diritto soggettivo del lavoratore che quindi non è subordinato ad autorizzazioni e non può essere negato sulla base di contrastanti esigenze aziendali. La definizione dell’articolazione dell’orario di lavoro è invece soggetta all’accordo tra le parti (condizione legittima, ma che può svuotare di contenuto questo istituto).La circolare richiama poi il diritto del lavoratore a trasformare nuovamente il rapporto di lavoro a tempo pieno quando lo stato di salute lo renderà possibile. Forse per completezza di trattazione il Ministero ha richiamato anche altre possibili facilitazioni per tali lavoratori:• I contratti collettivi possono prevedere diversi periodi di comporto in caso di malattie, come quelle oncologiche, che richiedono lunghi periodi per la cura.• Gli stessi contratti spesso prevedono la possibilità di usufruire di periodi di aspettativa non retribuita una volta esaurito il periodo di comporto.• Il lavoratore affetto da patologie oncologiche, se allo stesso è riconosciuta l’invalidità civile pari o superiore al 50%, può usufruire di un congedo straordinario di 30 giorni annui.• Se il lavoratore in oggetto è stato riconosciuto in situazione di handicap grave (Legge 104/1992), lo stesso può usufruite, alternativamente, di due ore al giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito.Il medesimo diritto è inoltre concesso anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure. Ai sensi dell’articolo 33, comma 6 della legge 142/1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

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