Il Governo, con Decreto Legislativo n. 145 del 30 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2005, ha recepito la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, modificando ed integrando, di conseguenza, le leggi n. 125/91 e n. 903/77. Per quanto attiene la legge n. 125/91, in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro, all’art. 4 sono inserite le seguenti definizioni. Si ha discriminazione diretta quando un atto, un patto, un comportamento produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso o comunque attui trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti indicati sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Integrando poi le disposizioni di cui all’originaria legge 125/91, il decreto prevede la possibilità di ottenere, su richiesta dei consiglieri di parità e nei limiti della prova fornita, il risarcimento del danno anche non patrimoniale. Per quanto riguarda le modifiche apportate alla legge 903/77, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, le modifiche sono le seguenti:- viene precisato che la tutela dalle discriminazioni riguarda il lavoro subordinato, autonomo o reso in qualsiasi altra forma (art. 1);- il divieto di discriminazione si estende anche all’affiliazione e all’attività di un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (art. 1);- il Pretore in funzione di giudice del lavoro se accerta, a seguito di ricorso da parte del/la lavoratore/trice, nonché delle OO.SS., un comportamento discriminatorio ai sensi di legge, provvede, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita (art. 15).
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