La Direzione Generale per gli Enti Cooperativi istituita presso il Ministero delle Attività Produttive, in data 4 agosto 2005, visti i numerosi quesiti giunti in merito all’iscrizione presso l’Albo delle Cooperative (D.M. 23 giugno 2004), ha diffuso una Circolare per fornire una serie di ulteriori precisazioni. Ricordiamo che l’Albo delle Cooperative è stato oggetto di nostre precedenti circolari (33/2005, 30/2005 e 63/2004) alle quali rimandiamo per gli aspetti generali della disciplina. Un primo punto affrontato dal Ministero riguarda la possibilità di iscrizione all’Albo da parte delle “piccole società cooperative” costituite ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266. La Direzione Generale ricorda che il nuovo diritto societario non prevede più questa forma di cooperativa e pertanto per poter ottenere l’iscrizione all’Albo è necessario operare una preventiva modifica dello statuto adeguando la propria forma giuridica ad una riconosciuta dall’ordinamento giuridico (ad esempio quella prevista dal comma 2 dell’art. 2522 del cod. civ., che in deroga alla cooperativa ordinaria costituita con nove soci, consente la costituzione con almeno tre soci quando i medesimi siano persone fisiche).In mancanza di tale adeguamento statutario, l’istanza d’iscrizione non potrà essere accolta.Inoltre l’iscrizione all’Albo è consentita esclusivamente alle società aventi forma di cooperativa: domande avanzate da Enti diversi dovranno essere cassate dalle varie Camere di Commercio per mancanza di requisiti sostanziali. Le Camere di Commercio sono inoltre tenute a comunicare alla Direzione Generale le cooperative e i consorzi che non risultano ancora aver presentato domanda d’iscrizione all’Albo in modo da sollecitarne l’iscrizione entro i successivi 30 giorni con l’avvertenza che i benefici fiscali previsti per le cooperative a mutualità prevalente decorrono, esclusivamente successivamente all’iscrizione. Per tutti gli enti che oltre a non aver effettuato l’iscrizione non abbiano provveduto al deposito del bilancio presso il registro delle imprese per oltre due annualità consecutive, sarà proposto lo scioglimento d’autorità ex art. 2454-septiesdecies del cod. civ. Tutte le cooperative a mutualità prevalente sono obbligate a presentare l’allegato al deposito del bilancio annuale C17.Per le sole cooperative a mutualità prevalente di diritto ex artt. 111 e 223 delle disposizioni attuative del C.C., è possibile limitare tale adempimento all’indicazione del solo numero d’iscrizione all’Albo. Per poter operare una rettifica su una domanda d’iscrizione all’Albo la procedura sarà diversa a seconda che la stessa sia stata già esaminata o meno: nel primo caso la cooperativa deve presentare una specifica richiesta di riesame dell’istanza d’iscrizione alla Direzione Generale, mentre nel secondo sarà sufficiente presentare alla Camera di Commercio competente una nuova domanda che sarà considerata integrativa alla precedente ed esente da alcun diritto camerale. La Direzione Generale puntualizza inoltre che la perdita della forma giuridica di cooperativa (in caso di liquidazione, fallimento, fusione o trasformazione della cooperativa in altra forma societaria) comporta l’obbligo per l’autorità preposta alla cancellazione dall’Albo.
Lascia un commento