In risposta ad una istanza di interpello, il Ministero del lavoro, nota Prot. n. 2186 dell’1-9-2005, ha chiarito le possibilità di deroga alla normativa sul riposo settimanale.In pratica, si chiedeva se un accordo sindacale aziendale può stabilire un “…prolungamento delle giornate lavorate in 8/9 giorni consecutivi settimanali con riposo compensativo susseguente…”.Per il Ministero, che si rifà a due sentenze precedenti all’emanazione del DLGS 66/03, la risposta è negativa in quanto il prolungamento ipotizzato è possibile soltanto in casi eccezionali e quindi non può diventare un regime ordinario.Anche se i principi enunciati possono essere condivisi, la risposta ministeriale non appare soddisfacente. E’ infatti opportuno richiamare alcune parti del DLGS 66/03.Gli articoli 16 e 17 (che disciplinano le deroghe) non richiamano, come derogabili, le norme di cui all’articolo 9 in materia di riposo settimanale. Questo articolo, insieme ad altri, non è applicabile al solo personale mobile (comma 6 dell’articolo 17).Il comma 2 dello stesso articolo 9 prevede però le eccezioni a quanto previsto al comma 1 (riposo di 24 ore ogni sette giorni, di norma coincidente con la domenica, da cumulare col riposo giornaliero): la lettera d) recita:“d) i contatti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 4”. D’altra parte il citato comma 4 precisa che “…le deroghe … possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo, o in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.”.Non si capisce, quindi, a quale deroga ci si riferisca visto che quella al riposo nel giorno di domenica è contenuta nel comma 3 dell’articolo 9.A meno che alla contrattazione collettiva sia demandata la possibilità di definire i casi eccezionali in cui è possibile lo slittamento del riposo e le modalità di recupero.La risposta ministeriale conclude precisando che in caso di riposo settimanale dopo 7 o più giorni di lavoro continuo, i lavoratori hanno comunque diritto ad un compenso specifico, ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello svolto nella giornata di domenica.Anche in questo caso la risposta sembra poco articolata considerando che, a giustificazione, viene citato l’articolo 36 della Costituzione (proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato).Ancora una volta abbiamo avuto la riprova della prudenza che si deve utilizzare nelle stanze di interpello: le risposte non sempre sono esaustive né in linea con quanto ci si attenderebbe!
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