circolare 83.2005

L’Inail con propria circolare n. 39 del 2 agosto 2005 è intervenuta in materia di assolvimento degli obblighi relativi alla gestione del rapporto assicurativo del lavoratore oggetto di distacco ai sensi dell’art. 30 D. Lgs 276/2003.L’istituto, dopo una disamina della disciplina introdotta dalla Legge Biagi (che vede ripresa la circolare del Ministero del Welfare n. 3/2004 – Cfr. circolare UNICAF n. 5/2004 – anche se con un inciso che può fuorviare la corretta applicazione del distacco (non necessariamente riferito solo ad ipotesi di “gruppi di impresa” come si può presumere), in particolare centrata sui requisiti qualificanti – temporaneità e interesse dell’impresa distaccante – fornisce importanti indicazioni operative per la corretta gestione del rapporto assicurativo e degli adempimenti conseguenti.Partendo dai presupposti che- il datore di lavoro distaccante continui a provvedere al trattamento economico e normativo a favore del lavoratore e- il premio assicurativo a carico del datore di lavoro viene calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatariol’Inail conclude che per il lavoratore distaccato va applicata la voce di tariffa specifica per l’attività da esercitare presso l’impresa distaccataria.Per quanto riguarda poi la Gestione in cui inquadrare l’attività svolta dal lavoratore distaccato, “si dispone che, ai fini della determinazione del premio, l’attività esercitata dal personale distaccato debba essere ricondotta nell’ambito della Gestione in cui è inquadrata l’impresa distaccataria”.Di seguito riportiamo, proprio per l’estrema chiarezza e sinteticità le indicazioni dell’Inail riferite alle diverse ipotesi prospettabili in concreto:“A) Gestione tariffaria del distaccante coincidente con quella del distaccatario:• se la lavorazione da porre in essere presso l’impresa distaccataria trova riferimento nella classificazione adottata per il distaccante, il lavoratore distaccato resta inserito nella Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante alla voce di tariffa corrispondente; • se la lavorazione da porre in essere presso l’impresa distaccataria non trova riferimento nella classificazione tariffaria applicata al distaccante, occorre istituire sempre nell’ambito della Posizione Assicurativa Territoriale del distaccante una o più specifiche voci di tariffa analoghe ai riferimenti classificativi in vigore sulla Posizione Assicurativa Territoriale del distaccatario• se il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l’impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse voci di tariffa della Posizione Assicurativa Territoriale del distaccante, in base all’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività lavorativa effettuata.B) Gestione tariffaria del distaccante diversa da quella del distaccatario: è necessario aprire una nuova Posizione Assicurativa Territoriale a carico del datore di lavoro distaccante, con gestione tariffaria uguale a quella del distaccatario ed applicazione dei riferimenti classificativi corrispondenti alle lavorazioni esercitate.“L’Inail entra nel merito poi della questione riguardante le denunce di infortunio, proprio per la particolarità del rapporto che vede titolare degli obblighi formali l’impresa distaccante ma più facilmente a conoscenza immediata degli eventi infortunistici l’impresa distaccataria, presso cui viene svolta l’attività.Il datore di lavoro distaccante è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale – comunicategli dal proprio dipendente, nonché a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.In presenza di un eventuale ritardo negli adempimenti, giustificato dalla comunicazione del lavoratore dell’evento occorsogli solo all’impresa distaccataria, si terrà conto della data in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico (nel merito l’Inail suggerisce che tale procedura sia regolata fra le due imprese da specifici accordi), non di quella in cui il certificato stesso fosse stato eventualmente ricevuto per errore dal distaccatario.In questo caso, se il lavoratore distaccato ha denunciato comunque entro i termini di legge, non verrà meno il suo diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.L’Inail infine chiarisce “che sia il distaccante, in qualità di datore di lavoro, che il distaccatario siano destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Istituto nei casi in cui abbiano violato le norme prevenzionali specificamente loro rivolte, rendendosi responsabili dell’evento professionale integrante una ipotesi di reato perseguibile d’ufficio”, condizione necessaria per esperire l’azione stessa.

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