Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 30 del 15 luglio 2005, è intervenuto per fornire chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante (la tipologia di sicuro maggiore utilizzo fra le tre introdotte dalla legge Biagi), alla luce – delle recenti modifiche apportate dalla Legge n. 80 del 14 maggio 2005 (di conversione del “Decreto Competitività”) al D.Lgs n. 276/2003; – della recente sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005 L’articolo 13 della Legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha, infatti, previsto l’aggiunta del comma 5-bis all’articolo 49 del D.Lgs n. 276/2003, il quale recita testualmente che: “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Tale scelta finalizzata ad accelerare il processo di messa a regime dell’istituto, particolarmente necessario dopo il definitivo “pensionamento” del contratto di formazione lavoro disposto dalla Legge Biagi, che ha reso l’apprendistato l’unico contratto a finalità formativa rivolto ai giovani ed accompagnato da agevolazioni contributive. Il comma citato, ha anche chiarito, per inciso, che il provvedimento delle Regioni deve essere di tipo legislativo e che quindi non basta un atto amministrativo. Fino ad oggi, infatti, non tutte le Regioni si sono attivate per disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, condizione vincolante per la piena operatività dell’istituto, con la conseguenza che, molti datori di lavoro si sono trovati nell’impossibilità di poter ricorrere a tale tipologia contrattuale, benché, in alcuni casi il CCNL applicato avesse nel frattempo regolamentato tale istituto. Il legislatore ha quindi demandato – nell’attesa della normativa regionale – la definizione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali, precisa il ministero, “possono concordarla in qualsiasi momento, senza dunque dover attendere la fase di rinnovo del CCNL”. Tuttavia, precisa il Ministero, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo solo con riferimento ai CCNL (anche antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 80/2005) che hanno regolamentato gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione, in maniera diretta o indiretta, anche mediante rinvio agli Enti bilaterali o mediante prassi già esistenti e codificate dall’ISFOL. Non è pertanto sufficiente il semplice recepimento da parte della contrattazione collettiva della sola disciplina contrattuale dell’istituto. Il Ministero sottolinea che in caso di dubbio interpretativo sulla applicabilità del CCNL in materia può essere attivato l’istituto dell’interpello di cui al D. Lgs 124/2004. Precisiamo comunque che, qualora il CCNL adempia alle condizioni poste dal DLGS 276 e dal Ministero, dovrà essere utilizzato l’apprendistato professionalizzante e non la disciplina precedente. Qualora il CCNL applicato preveda la regolamentazione dell’istituto dell’apprendistato, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le Parti potranno determinarne il contenuto: – facendo riferimento ai profili formativi predisposti dall’ISFOL (allo stato elaborati per i settori metalmeccanico, edile, terziario-turismo e tessile); – tramite l’ausilio degli Enti bilaterali e, se previsto dal CCNL, previo parere di conformità degli stessi; – tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali finora adottati in materia di apprendistato professionalizzante. La circolare in esame precisa, inoltre, che, ai fini della piena e immediata operatività dell’istituto, restano in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta, purché compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003: la sottolineatura, in presenza di una disciplina che affida, appunto, in via prioritaria alle regolamentazioni regionali la disciplina dell’istituto, pare motivata dalla volontà di evitare che interventi regionali successivi al decreto competitività – contenenti rinvii a delibere di giunta – possano ulteriormente costituire un freno all’effettiva entrata a regime dell’apprendistato. Articolazione ed erogazione della formazione e competenze degli enti bilaterali L’articolo 49, comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 276/2003 demanda – in via sussidiaria alla regolamentazione regionale – ai contratti collettivi nazionali di lavoro il compito di determinare, anche all’interno degli Enti bilaterali, le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, esterna o interna, alla singole aziende. A tale proposito, il Ministero precisa che: – sono valide le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, per l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi, il necessario parere di conformità da parte dell’Ente bilaterale; – non sono legittime le clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i profili formativi, all’iscrizione all’Ente Bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale (come sottolineato con la circolare n. 40/2004 con riferimento particolare ai contratti nazionali intervenuti nel settore del commercio e della distribuzione cooperativa); tale possibilità è possibile solo se prevista dalla legislazione regionale. Se quindi la legislazione regionale non prevede questa condizione è possibile stipulare contratti di apprendistato senza il parere di conformità dell’ente bilaterale. Il D.Lgs n. 276/2003 prevede che la formazione formale, interna o esterna all’azienda, debba essere effettuata per un minimo di 120 ore all’anno, senza possibilità di ridurle per via contrattuale. Le eventuali riduzioni previste da alcuni CCNL devono quindi considerarsi non applicabili o applicabili soltanto ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della Legge 196/1997. Per formazione formale, ricorda la circolare riprendendo posizione già note, si intende quella effettuata attraverso strutture accreditate, o all’interno dell’impresa, mediante percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità definite dalle sperimentazioni in atto o dalle future normative regionali. La formazione può essere impartita all’apprendista anche a distanza e tramite strumenti di e-learning. In attesa delle leggi regionali, qualora esistano sperimentazioni in atto, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome. Limiti di età Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. In materia di età – il D. Lgs 276 indica i soggetti dai 18 ai 29 anni – la circolare in esame precisa che l’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Tale interpretazione è supportata, tra l’altro, dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004, espressamente citata nella circolare anche se in effetti intervenuta in materia di limiti di età per il contratto di formazione lavoro, nella quale viene stabilito che “se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mese”. I suddetti limiti di età, si applicano solo ai soggetti assunti ai sensi del decreto 276; in casocontrario continua a trovare applicazione la disciplina previgente (Legge n. 196/1997) e le relative disposizioni contrattuali. La circolare affronta anche la questione dei giovani fra i 16 e i 18 anni. Nei casi in cui la contrattazione ha normato il contratto di apprendistato professionalizzante questi soggetti non potrebbero essere assunti come apprendisti. L’apprendistato professionalizzante è utilizzabile tra i 18 e i 29 anni, mentre quello per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (da 15 a 18 anni) non è ancora operativo. Per il ministero in questo caso continua ad applicarsi la legge n. 196/1997. Per la parte economica e normativa e per i contenuti formativi si farà riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. Retribuzione Nel corso dell’apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria di inquadramento prevista per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell’apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire l’eventuale progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell’anzianità dell’apprendista. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, il Ministero specifica, inoltre, che continuano a trovare applicazione, per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi della previgente disciplina, le disposizioni dell’articolo 13 della Legge n. 25/1955 per le quali la retribuzione viene determinata tramite un procedimento di percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio. Se però i contratti hanno stabilito un regime transitorio che prevede il sottoinquadramento (ed commercio e consumo) si dovrà utilizzare tale normativa.
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