circolare 73.2005

La legge n. 80/2005 ha notevolmente modificato il sistema degli ammortizzatori sociali, aumentando soprattutto le tutele per i lavoratori. L’INPS con circolare n. 87 dell’8-7-2005 fornisce le istruzioni operative in materia.Riassumiamo in questa sede le novità rispetto alla precedente circolare UNICAF n. 48/2005.Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali In merito all’elevazione della durata della prestazione, viene precisato che il requisito dell’età (inferiore, pari o superiore a 50 anni) deve essere posseduto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione spetta l’ANF. La contribuzione figurativa spetta, invece, per un massimo di 6 mesi (lavoratori con meno di 50 anni) o di 9 mesi (lavoratori con età superiore); per il 7° e per il 10° mese non è riconosciuta tale contribuzione.Gli aumenti della misura e della durata non si applicano • ai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione agricola, • all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti • ai trattamenti ordinari di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.L’indennità ordinaria di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dal DLGS 181/2000.Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (lavoratori sospesi)L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Questa parte non è operativa in quanto un apposito decreto dovrà definire le situazioni aziendali che danno titolo all’indennità.La prestazione spetterà comunque dal 17-3-2005 per un massimo di 65 giornate nell’anno mobile e nella misura del 50% della retribuzione. La prestazione comporta il diritto all’accredito della contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, degli ANF.Perché i lavoratori possano usufruire dell’indennità, il datore di lavoro dovrà comunicare la sospensione dell’attività lavorativa, la relativa motivazione e i nominativi dei lavoratori interessati ai Centri per l’impiego e alla Sede INPS territorialmente competente. I lavoratori dovranno rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale Centro per l’impiego e presentare la domanda (Mod. DS 21 e del Mod. DS 22) alla Sede INPS.Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – Lavoratori sospesi del settore artigianato.l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti può essere riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese del settore artigianato, sospesi dall’attività lavorativa nel corso dell’anno 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. Anche in questo caso un decreto dovrà definire le situazioni aziendali che daranno titolo all’indennità.Per il riconoscimento del diritto a tale prestazione è necessario che ci sia stato un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20%, a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva ovvero che gli stessi Enti abbiano provveduto a somministrare attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.L’Istituto peraltro non chiarisce come calcolare questa integrazione (se sulla retribuzione o sull’indennità).Come nel caso precedente la prestazione spetta per un massimo di 65 giornate l’anno. La misura invece è pari al 30% della retribuzione relativa all’anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali ANF. Le due prestazioni in caso di sospensione dell’attività lavorativa non si applicano ai lavoratori: • dipendenti da aziende destinatarie di integrazione salariale• assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate (sospensioni cicliche) • con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

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