Ad integrazione di quanto esposto nella circolare Unicaf n.38/2005, evidenziamo che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n.9 del 8/3/2005 con cui fornisce indicazioni operative per gestire il periodo transitorio tra l’entrata in vigore del nuovo regolamento (25/02/2005) e la costituzione degli Sportelli Unici presso le Prefetture. La circolare del Ministero propone innanzitutto la modulistica da utilizzare per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni, dal 25 febbraio in avanti (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), attraverso 27 modelli disponibili in allegato alla circolare stessa ( reperibile sul sito www.welfare.gov.it ). La prima precisazione pone la distinzione tra le domande per ottenere il permesso di soggiorno presentate prima del 25 febbraio e quelle presentate dopo tale data; le prime saranno trattate e rilasciate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro sulla base della precedente disciplina, mentre le seconde dovranno essere presentate allo Sportello Unico presso le Prefetture UTG utilizzando la nuova modulistica proposta con la circolare in oggetto. Per quanto riguarda il contratto di soggiorno viene ribadito che deve essere stipulato davanti allo Sportello Unico quando lo stesso diverrà operativo; per il momento se lo straniero è già in Italia con un valido permesso di soggiorno che consente, senza alcuna limitazione, l’attività di lavoro subordinato, le parti dovranno concludere il contratto di soggiorno per lavoro direttamente ed autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del nuovo modulo messo a disposizione in allegato alla circolare (allegati n.23 e 24). Con gli allegati n. 25 e 26, invece, è stato predisposto un modello di contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con il lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. L’invio alla Prefettura UTG del modulo compilato e sottoscritto adempie l’obbligo di comunicazione entro i cinque giorni dall’assunzione previsto dall’art. 22, comma 7, del Testo Unico e dall’art. 36 – bis del nuovo regolamento. Il datore di lavoro deve allegare al modello copia del proprio documento di identità. L’invio va fatto con raccomandata AR indirizzata alla Prefettura UTG. Copia del contratto di soggiorno e della comunicazione inviata alla Prefettura va consegnata al lavoratore. Per gli ingressi fuori quota dovuti a formazione professionale la nuova procedura è completamente diversa dalla precedente e per l’attività formativa prevista dall’art. 40, comma 9, lettera a, del nuovo regolamento si può parlare di tirocinio che non integra la costituzione di un rapporto di lavoro. I lavoratori neo comunitari accedono invece direttamente alla regolamentazione dei tirocini prevista dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998; Infine per quanto riguarda gli infermieri professionali (assumibili al di fuori del “Decreto Flussi” così come previsto dall’art.27 del Testo Unico sull’immigrazione) la circolare n. 9/2005 ricorda che l’assunzione può avvenire soltanto nel caso in cui il datore di lavoro sia una struttura sanitaria pubblica o privata, una società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell’intera struttura sanitaria (ovvero di un reparto o di un servizio) di destinazione del lavoratore o un’agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.
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