E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 01/02/2005 il decreto del Ministero del lavoro 1 dicembre 2004 che conferma per l’anno 2004 nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, legge 341/1995 fino al 2006, ma la cui operatività è subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma, per le aziende operanti nel settore edile.Il beneficio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. Detto sgravio potrà quindi essere applicato nell’autoliquidazione 2004/2005 e, rammentiamo, riguarda esclusivamente il premio infortuni e silicosi, non il premio speciale unitario artigiani. L’INPS fornirà, come di consueto, le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi eventualmente versati nell’anno 2004.
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