circolare 58.2004

In base alle norme di attuazione e transitorie al nuovo Codice Civile, come noto, le società cooperative devono adeguare i propri statuti alla riforma societaria entro il 31/12/2004. Tuttavia, non sono ancora chiare le conseguenze che possono determinarsi in capo alle cooperative che non adeguino gli statuti entro la predetta data. Premesso che, sulla scorta dell’orientamento dottrinale prevalente in materia, sembra superata l’ipotesi di scioglimento coatto dell’ente per mancata osservanza del termine, considerata peraltro l’assenza di una norma legislativa in tal senso, le conseguenze che possono verificarsi attengono essenzialmente al profilo fiscale ed al profilo gestionale dell’ente cooperativo. CONSEGUENZE SUL PROFILO FISCALE DELLE COOPERATIVE Per quanto concerne le conseguenze di carattere fiscale, si osserva che l’art. 223-duodecies, ultimo comma, delle norme attuative e transitorie al Codice Civile, stabilisce che “conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004”. Tale disposizione deve essere letta congiuntamente con l’art. 15 del D.Lgs. n. 220/2002 e con l’art. 223-sexiesdecies delle norme attuative e transitorie al Codice Civile, che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, impongono l’ulteriore onere dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative, nella sezione dedicata alle cooperative a mutualità prevalente. Si ricorda che il predetto Albo, il quale sostituisce il Registro Prefettizio, è stato disciplinato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004 (pubblicato in G.U. n. 162 del 13/07/2004) e che a tutt’oggi la scadenza per l’iscrizione nello stesso è fissata al 9 gennaio 2005. Dal tenore delle norme sopra citate, una parte della dottrina ha dedotto che possono conservare le agevolazioni fiscali solamente le cooperative che, entro il 31 dicembre 2004, provvedono ad adeguare il proprio statuto alle nuove norme previste per le cooperative a mutualità prevalente, con ciò attribuendo rilievo al mero fatto dell’adeguamento dello statuto alla normativa generale entro la suddetta data, quale condizione per ad usufruire delle agevolazioni fiscali e quale titolo di legittimazione per la conseguente iscrizione all’Albo delle società cooperative. Invero, secondo l’orientamento di altra parte della dottrina e del Consiglio del Notariato, la disposizione in commento, ai fini della conservazione delle agevolazioni fiscali, sembrerebbe riferirsi all’adeguamento dello statuto, entro il 31 dicembre 2004, alla sola normativa specifica prevista per le cooperative a mutualità prevalente e quindi al solo art. 2514 C.C., contenente i nuovi requisiti statutari di mutualità. Conseguentemente, nel caso in cui le cooperative contemplino già, nei propri statuti, le clausole di mutualità previste dall’art. 26 della Legge Basevi non apparirebbe necessario l’adeguamento statutario entro il 31/12/2004. Infatti, poiché le clausole ex art. 26 Legge Basevi sono più restrittive dei requisiti ora richiesti dall’art. 2514 C.C., per le cooperative che statutariamente prevedono tali clausole risulterebbe automaticamente soddisfatto l’onere richiesto dall’art. 223-duodecies, senza obbligo dell’adeguamento statutario entro il 31/12/2004, e, di conseguenza, le stesse potrebbero legittimamente iscriversi all’Albo delle società cooperative, alla sezione cooperative a mutualità prevalente, presentando il “vecchio” statuto contenente le clausole della Legge Basevi. Ciò detto pur condividendo l’orientamento più permissivo, riteniamo assolutamente rischioso non provvedere entro il 31/12/2004 all’adeguamento dello statuto all’intera nuova normativa generale, considerata l’ambiguità delle norme legislative in questione e data soprattutto l’assenza di una disposizione normativa positiva, ovvero di chiarimenti sia da parte del Ministero delle Attività Produttive (ai quali dovranno attenersi le Camere di Commercio per l’iscrizione delle cooperative al nuovo Albo), sia da parte dell’Agenzia delle Entrate (in merito agli effetti fiscali del mancato adeguamento). CONSEGUENZE SUL PROFILO GESTIONALE DELLE COOPERATIVE Per quanto riguarda le conseguenze sul funzionamento delle cooperative, il mancato adeguamento statutario entro il 31/12/2004 sortisce i seguenti rilevanti ed immediati effetti: – l’inefficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle clausole statutarie non conformi alle nuove disposizioni inderogabili del Codice Civile e quindi la sostituzione automatica di dette clausole con le disposizioni imperative di legge previste in materia di cooperative (ad. esempio, la destinazione del 30%, anziché del 20%, degli utili netti annuali a riserva legale); – l’applicazione – in quanto compatibili con le nuove norme imperative in materia di cooperative – delle norme relative alle s.p.a., anche nel caso in cui la cooperativa risulti al di sotto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2519, comma 2, ai fini dell’applicazione delle regole in materia di s.r.l., dal momento che l’opzione per la normativa delle s.r.l. deve essere specificata in statuto; – per le ex piccole società cooperative, l’applicazione – in quanto compatibili con le nuove norme imperative in materia di cooperative – delle norme relative alle s.r.l., ai sensi dell’art. 2522, comma 2, C.C.; – la perdurante applicazione delle clausole statutarie conformi a disposizioni derogabili del nuovo Codice Civile (ad es., la previsione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi difformi da quelli previsti per le s.p.a.); – conseguentemente, la difficoltà ad identificare la corretta disciplina applicabile dal 1° gennaio 2005, con derivante confusione ed incoerenza nei rapporti tra cooperativa e soci; – l’impossibilità della cooperativa di svolgere la propria attività anche con soggetti terzi, per mancata ricezione nello statuto della nuova norma di cui all’art. 2521, comma 2, C.C..Sul punto tuttavia, il Consiglio del Notariato sostiene che, anche in assenza di esplicita previsione in statuto, la cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed i relativi atti di scambio sono validi ed efficaci, e che inoltre ciò non determina la decadenza della cooperativa dalle agevolazioni fiscali, stante la tassatività delle cause che ingenerano detta decadenza. Lo svolgimento dell’attività con terzi determinerebbe unicamente conseguenze in termini di responsabilità degli amministratori; – l’obbligo della cooperativa di nominare l’organo di controllo contabile, ancorché non tenuta alla nomina del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2543; tale obbligo discende infatti dall’automatica applicazione della normativa in materia di s.p.a.. Inoltre, il mancato adeguamento statutario entro il 31/12/2004 produce sul piano gestionale i seguenti, possibili, effetti secondari: – qualora nello statuto non sia individuato lo specifico scopo mutualistico perseguito dalla cooperativa (non essendo esplicitamente richiesto dalla normativa previgente), la cooperativa potrebbe essere sottoposta a diffida da parte dei soggetti preposti alla vigilanza, ovvero, nei casi più gravi, potrebbe essere assoggettata a provvedimenti sanzionatori da parte del Ministero delle Attività Produttive; – analogamente, anche nel caso in cui lo statuto o un regolamento interno non riportino i criteri per la ripartizione dei ristorni, come ora richiesto dall’art. 2521, n. 8 e dall’art. 2545-sexies C.C., la cooperativa potrebbe essere sottoposta a diffida o a provvedimenti sanzionatori a seguito di revisione o ispezione cooperativa; inoltre, in assenza di criteri di ripartizione dei ristorni definiti in statuto o in apposito regolamento, si ritiene che la deliberazione assembleare che decide sull’erogazione dei ristorni potrebbe più agevolmente essere impugnata dai soci assenti, dissenzienti o astenuti per presunta inosservanza del principio di parità di trattamento, ora codificato dall’art. 2516 C.C.; – identica considerazione deve effettuarsi con riguardo alla disposizione dell’art. 2527, comma 1, C.C., la quale impone allo statuto di stabilire la procedura per l’ammissione dei nuovi soci; infatti, se nello statuto non viene disciplinata tale procedura, la cooperativa potrebbe essere sottoposta a diffida e, nei casi più gravi, a provvedimenti sanzionatori, tra cui la gestione commissariale, come ora esplicitamente previsto dall’art. 2545-sexiesdecies, ultimo comma, C.C.; – in assenza di esplicita previsione statutaria, la cooperativa non può adottare la figura del socio “in prova”, regolata dall’art. 2527, ultimo comma, C.C.; – ciascun socio non può rappresentare più del numero di soci indicato nello statuto, che, nella normativa previgente era fissato nel massimo di cinque soci, a differenza del regime attuale, che, all’art. 2539, consente di rappresentare fino a un massimo di 10 soci nelle cooperative che adottano il modello s.p.a. (regola applicabile per coerenza anche alle cooperative modello s.r.l.); – considerato che in virtù del nuovo art. 2540, comma 2, C.C., lo statuto deve obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di assemblee separate qualora la cooperativa superi determinati livelli dimensionali, a differenza del regime previgente che ammetteva le assemblee separate come istituto facoltativo, può ritenersi che la mancata previsione delle assemblee separate in statuto, laddove ciò risultasse necessario, potrebbe determinare l’impugnazione da parte dei soci delle delibere assembleari non assunte con tale metodo e potrebbe assoggettare la cooperativa a diffida o ad altri provvedimenti sanzionatori in sede di vigilanza amministrativa, a causa del mancato rispetto del principio di democraticità; – qualora lo statuto, in conformità alla disciplina previgente, stabilisca che gli amministratori devono essere tutti soci cooperatori, è preclusa l’applicazione del nuovo art. 2542, comma 2, C.C., il quale consente che solamente la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. Pertanto, anche per quanto riguarda gli effetti che si produrrebbero sul piano gestionale delle cooperative, riteniamo che in assenza di provvedimenti normativi o ministeriali che confermino la non obbligatorietà dell’adeguamento statutario entro il termine del 31/12/2004, riteniamo più che opportuno che le cooperative provvedano ad adeguare il proprio statuto entro il termine del 31/12/2004.

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