Il Ministro del lavoro ha firmato un decreto, in attesa di pubblicazione sulla G.U.,.per definire gli ambiti territo-riali nei quali l’occupazione femminile presenta rapporti sfavorevoli rispetto a quella maschile. L’articolo 53 del DLGS 276 (comma 1 lettera e) prevede, infatti, la possibilità di assumere con contratto di inserimento donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femmi-nile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% di quello maschile. Dalle verifiche compiute risulta che, per gli anni 2004, 2005 e 2006 queste condizioni riguardano tutte le re-gioni e province autonome. Il decreto stabilisce quindi la possibilità di assumere personale femminile con contratto di inserimento in tutta Italia.Per quanto riguarda gli incentivi invece il discorso è un po’ diverso. Gli sgravi contributivi, infatti, sono sotto-posti ad ulteriori vincoli imposti dalla UE in materia di disoccupazione femminile.L’articolo 2 del decreto ha stabilito che gli sgravi possono essere ottenuti soltanto se le lavoratrici sono resi-denti in una di queste regioni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.Se lo sgravio è superiore al 25% dei contributi devono essere rispettate anche le ulteriori condizioni poste dal D.Lgs. n. 251/04, correttivo al D.Lgs. n. 276/03:• Lo sgravio non deve essere superiore al 50% del costo salariale annuo della lavoratrice assunta (per le disabili la percentuale è aumentata al 60%).• L’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento inte-ressato oppure a condizione che i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa (non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale).• Il rapporto di lavoro deve avere una durata di almeno 12 mesi.L’assunzione di personale femminile con contratto di inserimento è quindi possibile indipendentemente dall’età, dalle precedenti esperienze lavorative e da ogni altra condizione in ogni regione.
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