circolare 82.2004

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da una società cooperativa, con la risoluzione n. 127 del 4 ottobre, chiarisce i termini da osservare da parte delle imprese per l’utilizzo del credito d’imposta per nuove assunzioni, a seguito della complessa evoluzione normativa.L’Agenzia individua tre distinti regimi agevolativi che fanno riferimento a norme distinte succedutesi nel tempo:1) articolo 7 della legge n. 388 del 2000, applicabile, dalla data di entrata in vigore della predetta legge (1 gennaio 2001) fino al 7 luglio 2002, agli incrementi occupazionali rilevati, alla fine di ciascun mese solare, dal 1 ottobre 2000 al 7 luglio 2002 (in concreto, fino al 30 giugno 2002); 2) articolo 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, applicabile, nel limite della misura massima rilevata al 7 luglio 2002, agli incrementi occupazionali rilevati nel periodo luglio-dicembre 2002; 3) articolo 63, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabile agli incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, soggetti alla disciplina dell’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate di Pescara. Con riferimento ai tre distinti regimi agevolativi l’Agenzia delle Entrate precisa che “la fruizione del credito d’imposta relativo agli incrementi occupazionali rientranti nel regime agevolativo previsto dall’originario articolo 7 della legge n. 388 del 2000 e nel regime di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 209 del 2002, indicati, rispettivamente, ai precedenti punti 1) e 2), non è soggetta ad alcun vincolo temporale posto che, per l’utilizzo del bonus maturato, le richiamate disposizioni non fissano alcun termine”, mentre con specifico riferimento al credito d’imposta maturato a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai sensi dell’articolo 63 della legge n. 289 del 2002, di cui al precedente punto 3), esiste un termine di decadenza dalla fruizione del beneficio.Termine che, a pena di decadenza, corrisponde al:- non oltre il 31.12.2003 per il credito fruibile in via automatica relativo ad incrementi della base occupazionale rilevati al 7 luglio 2002 e mantenuti, anche parzialmente alle singole verifiche mensili;- non oltre il 31.12.2006, per gli ulteriori incrementi (dal 2003) che hanno generato, o che genereranno per il futuro, credito d’imposta, spettanti a soggetti che al 7 luglio non avessero registrato incrementi occupazionali. In entrambi i casi sopra previsti, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione con il modello F24.E’ possibile la fruizione anche successivamente a tali date, ma solo in caso di incapienza.

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