circolare 79.2004

L’Inps, con proprio messaggio n. 31319 del 6.10.2004, interviene sul tema della disciplina transitoria prevista per i contratti di formazione lavoro dal Decreto correttivo del D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi), fornendo alcuni chiarimenti – a dire il vero confermando peraltro le prime interpretazioni – in merito alla contribuzione da assolvere da parte delle imprese.Nel riprendere le indicazioni del decreto, di seguito riportate, “L’articolo 14 del Decreto legislativo correttivo del D.lgs. n. 276 del 2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti siano stati autorizzati alla data del 23 ottobre 2003 (giorno antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 276/2003).Con la citata disposizione, è prevista, tra l’altro, una procedura di autorizzazione esplicita per l’accesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina previgente al decreto n. 276/2003.In pratica, sarà possibile per tutte le aziende che hanno ottenuto l’autorizzazione al progetto formativo entro la data del 23 ottobre 2003, assumere lavoratori con CFL fino al 31 ottobre 2004.Per quanto attiene invece alle agevolazioni contributive, é fissato nel limite massimo complessivo di 16.000 il numero dei contratti che potranno ottenere i benefici di legge. Per l’accesso alle agevolazioni la norma stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta.Tale termine decorre:• dalla data di stipula del contratto, per le aziende che non hanno ancora provveduto all’assunzione;• dalla data di entrata in vigore del D.lgs correttivo, per le assunzioni già intervenute. Entro il 30 novembre 2004, l’Istituto, nei limiti numerici sopra descritti, dovrà ammettere le aziende alla fruizione dei benefici contributivi tenendo in considerazione due criteri:• la priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro;• la precedenza, comunque, ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.” l’istituto precisa che: 1) è in fase di approntamento un’apposita modulistica che sarà messa a disposizione sul sito Internet dell’Istituto;2) con apposito messaggio saranno anche fornite istruzioni per la compilazione e la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni contributive;3) fino al momento della prevista autorizzazione dell’Inps non sarà possibile per i datori di lavoro operare alcuna forma di riduzione contributiva, assolvendo la contribuzione per i lavoratori assunti in misura intera. Le modalità operative per il recupero dei maggiori contributi versati dai datori di lavoro verranno illustrate successivamente.

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