Il Decreto interministeriale del 21-4-2004 ha previsto alcune provvidenze a favore delle imprese agricole interessate dai seguenti eventi eccezionali verificatisi comunque entro il 30-9-2003.- Calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 14-2-1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell’articolo 5 della legge 24-2-1992, n. 225, ovvero abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;- Emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 8-2-1954, n. 320;- Emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18-6-1931, n. 987, e successive modificazioni. La circolare INPS in esame ha chiarito che i benefici in oggetto sono estesi alle aziende agricole operanti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma 90, nonché alle “imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento”. Le imprese interessate possono pagare i debiti contributivi corrispondendo una sanzione ridotta (2,5% annuo a titolo di interessi legali in luogo delle sanzioni civili ordinarie pari al 7,5%).Il pagamento del debito (contributi più sanzioni ridotte) può avvenire anche in 20 rate trimestrali se l’evento – ha comportato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente al verificarsi dell’evento – si è protratto per due o più anni consecutivi)- ha riguardato aziende agricole interessate da procedure concorsuali. L’INPS, con circolare n. 117 del 23-7-2004, ha affrontato la questione fornendo le istruzioni operative. Il punto fondamentale affrontato è quello relativo definizione del debito contributivo. La circolare afferma, infatti, quanto segue.“…A seguito di precisazioni fornite dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito anche in proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si sottolinea la necessità dell’esistenza di un nesso causale tra evento eccezionale e relativa omissione contributiva. Pertanto, i crediti per contributi previdenziali ed assistenziali per i quali la normativa in argomento prevede la rideterminazione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali sono quelli scaduti e non pagati a causa del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1), e, nel caso di evento con previsione di sospensione, non onorati dal debitore alla successiva ripresa della riscossione. Rientrano, quindi, nell’operatività della norma esclusivamente i debiti per contributi, premi ed accessori di legge, successivi all’evento eccezionale ed a questo legati da vincolo di causalità, ed in essere alla data del 30 settembre 2003”.Per l’Istituto il provvedimento riguarda quindi quelle aziende agricole che si sono trovate in difficoltà, ad esempio a seguito della siccità dell’estate 2003, e che al 30-9-2003 non avevano pagato contributi, ad esempio relativi al 1° trimestre 2003 per gli operai o ad agosto 2003 per gli impiegati. Il decreto non riguarderebbe quindi i debiti relativi a contributi venuti a scadenza dopo il 30-9-2003 (ad esempio quelli relativi al 2°, 3° e 4° trimestre 2003 per gli operai). Le aziende interessate alle due agevolazioni (riduzione delle sanzioni civili e/o rateizzazione dei debiti per contributi previdenziali) dovranno presentare domanda, su apposito modello predisposto dall’Istituto (reperibile in allegato alla circolare n. 117), alla sede INPS presso la quale intrattengono il rapporto assicurativo. In caso di emergenze di carattere sanitario, di emergenze fitosanitarie e di imprese del settore ittico inquadrate nel settore agricolo devono essere allegate le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie competenti. Le aziende in procedura concorsuale devono allegare la relativa certificazione.L’organo competente a decidere sulla domanda di rateizzazione è, analogamente alle rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, il Direttore della sede Regionale dell’INPS. Per i contributi previdenziali iscritti in ruoli esecutivi la domanda di rateizzazione “deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva”. Il rigetto o l’accoglimento delle istanze sarà comunicato alle imprese.
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