Circolare 45.2004

Con il comunicato stampa del 20 luglio 2004, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento per i contribuenti legittimati a richiedere il rimborso o ad effettuare la compensazione dei crediti trimestrali IVA, precisando che il limite annuo di € 516.456,90 (pari a 1 miliardo di Lire) vale anche per la compensazione dei crediti trimestrali IVA Con il comunicato stampa del 20 luglio 2004, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento per i contribuenti legittimati a richiedere il rimborso o ad effettuare la compensazione dei crediti trimestrali IVA, precisando che il limite annuo di € 516.456,90 (pari a 1 miliardo di Lire) vale anche per la compensazione dei crediti trimestrali IVA. Infatti, l’Agenzia ha affermato che il citato limite si applica, indistintamente, a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, mentre non esistono limiti per i rimborsi disposti dagli Uffici, così come dichiarato anche dalla Circolare Ministeriale n. 119 del 22 luglio 1994. Pertanto:- se i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA vengono chiesti a rimborso, gli stessi non sono soggetti al limite annuo di € 516.456,90, in quanto tale rimborso non viene disposto dal concessionario della Riscossione tramite conto fiscale, bensì viene disposto direttamente dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;- se invece i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA vengono utilizzati in compensazione con altre imposte, contributi e altre somme, tramite modello F24, rimangono soggetti al limite annuo di € 516.456,90. Con tale chiarimento, vengono superati i dubbi che erano emersi a seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 218/E del 5/12/2003 da parte della stessa Agenzia delle Entrate, dalla quale sembrava erroneamente evincersi che per i crediti trimestrali IVA non vigesse il limite annuo sopra menzionato, sia che questi fossero chiesti a rimborso, sia che questi fossero utilizzati in compensazione.

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