circolare 59.2004

Con delibera del presidente commissario straordinario INAIL n. 446 del 17.06.04 e successiva circ. n. 3754 bis del 01.07.04 è stata attribuita la competenza a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale alla sede nel cui ambito territoriale rientra il luogo di domicilio del lavoratore assicurato; la nuova norma si applicherà agli eventi infortunistici accaduti ed alle malattie professionali denunciati a partire dal 12 luglio 2004. Avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 13 del Testo Unico INAIL – al quale rinvia il successivo art. 53, commi 1 e 5 – che prevede che la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali deve essere effettuata “nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo”, l’Istituto ha quindi disposto – anche in considerazione della possibilità di trasmettere via internet le denunce – la suddetta nuova individuazione della sede competente. La circolare precisa che, comunque, tale nuovo criterio non deve creare disservizi per i datori di lavoro e per i consulenti e che, pertanto, le denunce che perverranno alla sede non competente dovranno essere gestite dalla sede ricevente per conto di quella competente, fermo restando che le informazioni richieste in merito alla pratica trattata possano essere acquisite da qualunque struttura INAIL. Se è vero che tale innovazione vuole andare incontro ad esigenze di tempestività nella trattazione della pratica, è altrettanto vero che con essa si aggiunge un ulteriore aggravio per il datore di lavoro, che dovrà verificare volta per volta quale sia la sede competente ed il relativo indirizzo. Occorrerà, inoltre, comprendere quale sia, a parere dell’INAIL, la sede competente nei casi in cui residenza e domicilio del lavoratore assicurato non coincidano (es. nei frequenti casi in cui lavoratori domiciliati al nord abbiano mantenuto la residenza al sud) nonché nei casi di lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.Il richiamo dell’INAIL alla possibilità di invio telematico poi, recentemente attivato, trova in realtà ancora limiti di applicazione legati un po’ alla procedura – a volte lenta o bloccata, come per ogni trasmissione telematica – un po’ al fatto che in ogni caso il datore di lavoro deve poi trasmettere in forma cartacea il certificato medico all’INAIL e la copia della denuncia di infortunio alla questura. Organo: INAIL – COMMISSARIO STRAORDINARIO Documento: Delibera PRES-C.S. n. 446 del 17 giugno 2004 Oggetto:Modifica dei criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. IL PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997; visti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 luglio 2002 ed i successivi Decreti di proroga; vista la relazione del Direttore Generale in data 10 giugno 2004; visto il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni; visto, in particolare, l’articolo 13 del predetto Testo Unico – al quale rinvia il successivo art. 53, commi 1 e 5 – che prevede che la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali deve essere effettuata “nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo”; rilevata la necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela;considerato l’interesse dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni con efficacia e tempestività; considerato che il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet, DELIBERA che la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato. Roma, 17 GIU. 2004 f.to Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI

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