Come detto nella nostra recente circolare n. 17 del 2 marzo 2004, l’art. 23 bis, lett. c), del D.L. 355/03, aggiunto in sede di conversione dalla legge 47/2004, ha disposto la proroga dell’aliquota IVA agevolata del 10% per gli anni 2004 e 2005, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturati dal 1° gennaio 2004. Con tale disposizione, di fatto, è stata riattivata l’aliquota ridotta per questi interventi, agganciandosi senza soluzione di continuità alla precedente scadenza del 31 dicembre 2003. Considerato che tale disposizione è entrata in vigore il 28 febbraio 2004, per i lavori di manutenzione fatturati nel periodo 01/01/2004 – 27/02/2004 si pone il problema della rettifica dell’IVA dal 20% al 10%, nei casi in cui venga richiesta dal committente o comunque in tutti i casi in cui l’appaltatore intenda procedere in tal senso. Al riguardo occorre fare riferimento all’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.L’impresa che ha eseguito i lavori emetterà nota di credito con evidenziazione dell’imposta da restituire al committente; tale nota verrà registrata nel registro acquisti (o in quello delle vendite con segno negativo) ed entrerà in rettifica nella liquidazione d’imposta del periodo in cui è stata emessa la nota di credito.In sede di dichiarazione annuale IVA, tenendo conto della rettifica, l’operazione andrà collocata in corrispondenza dell’aliquota 10% delle operazioni effettuate. L’impresa committente opererà a rovescio, ammesso che l’IVA per essa sia detraibile; diversamente non avrà alcun problema in contabilità IVA, ma si limiterà a registrare la rettifica in contabilità generale.Qualora il committente sia un privato, il tutto si risolverà per lui nel rimborso del 10% dell’IVA pagata in più, previa emissione di nota di credito da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori. Riteniamo che la fattispecie in esame non risulti soggetta al limite temporale di un anno per l’emissione della nota di credito, non trattandosi di sopravvenuto accordo fra le parti, né di un errore di fatturazione, né di sovrafatturazione, ma di una modifica normativa: è comunque una questione puramente teorica, in quanto pensiamo che la rettifica verrà comunque operata in tempi piuttosto rapidi nell’interesse del committente. Per tutto quanto riguarda l’ambito e le modalità di applicazione dell’IVA del 10% sulle manutenzioni rimandiamo alla circolare UNICAAF n. 17/2004, finalizzata a delineare un quadro sufficientemente completo in materia di aliquote Iva nel settore edile.
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