circolare 11.2004

Nella giornata dello scorso 11 febbraio 2004, fra numerose organizzazioni imprenditoriali, fra cui Confcooperative, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil è stato raggiunto un accordo interconfederale per consentire, a partire dal 11.02.2004, una prima fase di applicazione dei contratti di inserimento, introdotti nel nostro ordinamento dal DLGS 276/2003, agli articoli 54-59, di fatto in sostituzione del contratto di formazione e lavoro, abrogato, anche se non esplicitamente, dal decreto stesso (restando però in vigore soltanto per la pubblica amministrazione in forza del 2° periodo del comma 9 dell’articolo 86). Il DLGS 276/2003 affidava alla contrattazione collettiva la modalità della definizione dei piani individuali di inserimento, necessaria per consentire l’entrata in vigore della nuova forma contrattuale; solo in assenza della contrattazione collettiva era previsto un ruolo di supplenza del Ministero del lavoro.L’accordo interconfederale in commento costituisce una soluzione “transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva” (viene, infatti, espressamente indicato che l’accordo avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito dalla disciplina specifica della contrattazione collettiva), ma comunque sufficiente a garantire un’applicazione dei contratti di inserimento. Rammentiamo che il contratto di inserimento perde le finalità formative proprie del contratto di formazione lavoro per acquisire quelle dell’inserimento ovvero del reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;c) lavoratori con più di cinquanta di età che siano privi di un posto di lavoro;d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;e) donne di qualsiasi età residenti in un’area geografia in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Con riferimento alla categoria di cui al punto b), l’accordo, riprendendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del DLGS 181/2000, definisce come disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni coloro che, dopo avere perso un posto di lavoro, o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da oltre 12 mesi. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;b) gruppi di imprese;c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;d) fondazioni;e) enti di ricerca, pubblici e privati;f) organizzazioni e associazioni di categoria. Conformemente a quanto previsto dall’art. 56 del Decreto, l’accordo ricorda che il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.Il contratto deve contenere necessariamente: – la durata: da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi, fatta eccezione per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali è prevista una durata massima fino a 36 mesi. L’accordo prevede però che contratti di durata inferiore alla massima indicata – si presume riferita ai 18 mesi – siano possibili in presenza di reinserimento al lavoro di soggetti con professionalità e competenze compatibili con quelle richieste dal nuovo lavoro, lasciando in tal modo intendere che i contratti di inserimento avranno prevalentemente una durata di 18 mesi.- l’eventuale periodo di prova, nella durata prevista dal CCNL applicato per il livello di inquadramento attribuito in sede di assunzione;- l’orario di lavoro, con la specifica che lo stesso può anche essere a tempo parziale: va prestata comunque attenzione a che l’orario di lavoro part-time sia comunque coerente con le finalità del progetto individuale di inserimento, finalizzato “a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo”;- la categoria di inquadramento: viene confermato che la stessa non potrà essere inferiore di oltre due livelli rispetto alla categoria prevista dal CCNL per le mansioni corrispondenti a quelle da acquisire;- un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (accordi interconfederali sui C.f.l. in prima istanza, o in assenza, contrattazione nazionale, territoriale o aziendale), da riproporzionare sulla durata del contratto di inserimento-reinserimento, comunque non inferiore a 70 giorni.Per il movimento cooperativo vale quanto previsto in materia dal punto 7.5 dell’accordo interconfederale 1-8-1995 che si riporta alla fine della presente circolare. Questo accordo prevede diversi limiti temporali comunque riferiti a contratti di 24 mesi. In caso di contratto di inserimento di 18 mesi i limiti saranno pari al 75% di quelli indicati. Come già per i CFL, per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono mantenere in servizio (cioè trasformati a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento è scaduto nei 18 mesi precedenti: l’accordo rinvia alla contrattazione collettiva la ricerca di soluzioni utili a consentire la conferma in servizio in particolare dei soggetti assunti con contratto di reinserimento lavorativo. Per quanto riguarda il progetto di inserimento-reinserimento, che dovrà contenere come prevede la legge le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e delle attività formative – e rispetto al quale non è più prevista l’approvazione dei singoli progetti da parte di commissioni bilaterali, regione – questo andrà definito con il “consenso del lavoratore” e dovrà contenere:- la qualificazione professionale da conseguire e a cui è finalizzato il progetto;- la durata e le modalità della formazione: viene comunque prevista una formazione teorica minima di 16 ore sui temi della prevenzione antinfortunistica, della disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, di fatto gli argomenti su cui già la normativa prevista per il contratto di formazione lavoro indicava l’obbligo della formazione teorica.In mancanza di uno schema uniforme sarà nostra cura predisporre un fac-simile di progetto da sottoscrivere unitamente al lavoratore interessato La formazione effettuata e le competenze acquisite durante il periodo di inserimento, che il DLGS 276/2003 prevede venga registrata nel libretto formativo – art. 55 comma 4 – in attesa della definizione dello stesso, sarà registrata a cura dell’azienda, tenendo anche conto di soluzioni che in via transitoria potranno essere individuate all’interno dei Fondi interprofessionali per la formazione continua . Rammentiamo che il datore di lavoro che risulti gravemente inadempiente nella realizzazione del progetto individuale di inserimento dovrà versare i contributi agevolati maggiorati del 100%. L’accordo interconfederale, infine, precisa che:- ai lavoratori assunti con contratto di inserimento-reinserimento vengono riconosciute le maggiorazioni previste per specifiche modalità di effettuazione delle prestazioni e l’utilizzo dei servizi aziendali o delle relative indennità sostitutive (esempio il servizio mensa o l’indennità sostitutiva);- il periodo di lavoro svolto in contratto di inserimento-reinserimento è utile ai fini dell’anzianità di servizio per l’applicazione degli istituti contrattuali e di legge, fatta eccezione per gli scatti di anzianità e i passaggi di livello determinati per contratto collettivo dal semplice trascorrere del tempo . Vale la pena infine ricordare che gli sgravi contributivi previsti per i CFL sono estesi ai contratti di inserimento stipulati con i lavoratori di cui alle sole lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 54, comma, 1. In pratica sono esclusi i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. 7.5. Malattia e/o infortunio sul lavoro Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione. I periodi di conservazione del posto previsti nel secondo e nel terzo comma del presente punto si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi. L’azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro. Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto. Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.Nella giornata dello scorso 11 febbraio 2004, fra numerose organizzazioni imprenditoriali, fra cui Confcooperative, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil è stato raggiunto un accordo interconfederale per consentire, a partire dal 11.02.2004, una prima fase di applicazione dei contratti di inserimento, introdotti nel nostro ordinamento dal DLGS 276/2003, agli articoli 54-59, di fatto in sostituzione del contratto di formazione e lavoro, abrogato, anche se non esplicitamente, dal decreto stesso (restando però in vigore soltanto per la pubblica amministrazione in forza del 2° periodo del comma 9 dell’articolo 86). Il DLGS 276/2003 affidava alla contrattazione collettiva la modalità della definizione dei piani individuali di inserimento, necessaria per consentire l’entrata in vigore della nuova forma contrattuale; solo in assenza della contrattazione collettiva era previsto un ruolo di supplenza del Ministero del lavoro.L’accordo interconfederale in commento costituisce una soluzione “transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva” (viene, infatti, espressamente indicato che l’accordo avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito dalla disciplina specifica della contrattazione collettiva), ma comunque sufficiente a garantire un’applicazione dei contratti di inserimento. Rammentiamo che il contratto di inserimento perde le finalità formative proprie del contratto di formazione lavoro per acquisire quelle dell’inserimento ovvero del reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;c) lavoratori con più di cinquanta di età che siano privi di un posto di lavoro;d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;e) donne di qualsiasi età residenti in un’area geografia in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Con riferimento alla categoria di cui al punto b), l’accordo, riprendendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del DLGS 181/2000, definisce come disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni coloro che, dopo avere perso un posto di lavoro, o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da oltre 12 mesi. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;b) gruppi di imprese;c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;d) fondazioni;e) enti di ricerca, pubblici e privati;f) organizzazioni e associazioni di categoria. Conformemente a quanto previsto dall’art. 56 del Decreto, l’accordo ricorda che il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.Il contratto deve contenere necessariamente: – la durata: da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi, fatta eccezione per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali è prevista una durata massima fino a 36 mesi. L’accordo prevede però che contratti di durata inferiore alla massima indicata – si presume riferita ai 18 mesi – siano possibili in presenza di reinserimento al lavoro di soggetti con professionalità e competenze compatibili con quelle richieste dal nuovo lavoro, lasciando in tal modo intendere che i contratti di inserimento avranno prevalentemente una durata di 18 mesi.- l’eventuale periodo di prova, nella durata prevista dal CCNL applicato per il livello di inquadramento attribuito in sede di assunzione;- l’orario di lavoro, con la specifica che lo stesso può anche essere a tempo parziale: va prestata comunque attenzione a che l’orario di lavoro part-time sia comunque coerente con le finalità del progetto individuale di inserimento, finalizzato “a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo”;- la categoria di inquadramento: viene confermato che la stessa non potrà essere inferiore di oltre due livelli rispetto alla categoria prevista dal CCNL per le mansioni corrispondenti a quelle da acquisire;- un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (accordi interconfederali sui C.f.l. in prima istanza, o in assenza, contrattazione nazionale, territoriale o aziendale), da riproporzionare sulla durata del contratto di inserimento-reinserimento, comunque non inferiore a 70 giorni.Per il movimento cooperativo vale quanto previsto in materia dal punto 7.5 dell’accordo interconfederale 1-8-1995 che si riporta alla fine della presente circolare. Questo accordo prevede diversi limiti temporali comunque riferiti a contratti di 24 mesi. In caso di contratto di inserimento di 18 mesi i limiti saranno pari al 75% di quelli indicati. Come già per i CFL, per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono mantenere in servizio (cioè trasformati a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento è scaduto nei 18 mesi precedenti: l’accordo rinvia alla contrattazione collettiva la ricerca di soluzioni utili a consentire la conferma in servizio in particolare dei soggetti assunti con contratto di reinserimento lavorativo. Per quanto riguarda il progetto di inserimento-reinserimento, che dovrà contenere come prevede la legge le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e delle attività formative – e rispetto al quale non è più prevista l’approvazione dei singoli progetti da parte di commissioni bilaterali, regione – questo andrà definito con il “consenso del lavoratore” e dovrà contenere:- la qualificazione professionale da conseguire e a cui è finalizzato il progetto;- la durata e le modalità della formazione: viene comunque prevista una formazione teorica minima di 16 ore sui temi della prevenzione antinfortunistica, della disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, di fatto gli argomenti su cui già la normativa prevista per il contratto di formazione lavoro indicava l’obbligo della formazione teorica.In mancanza di uno schema uniforme sarà nostra cura predisporre un fac-simile di progetto da sottoscrivere unitamente al lavoratore interessato La formazione effettuata e le competenze acquisite durante il periodo di inserimento, che il DLGS 276/2003 prevede venga registrata nel libretto formativo – art. 55 comma 4 – in attesa della definizione dello stesso, sarà registrata a cura dell’azienda, tenendo anche conto di soluzioni che in via transitoria potranno essere individuate all’interno dei Fondi interprofessionali per la formazione continua . Rammentiamo che il datore di lavoro che risulti gravemente inadempiente nella realizzazione del progetto individuale di inserimento dovrà versare i contributi agevolati maggiorati del 100%. L’accordo interconfederale, infine, precisa che:- ai lavoratori assunti con contratto di inserimento-reinserimento vengono riconosciute le maggiorazioni previste per specifiche modalità di effettuazione delle prestazioni e l’utilizzo dei servizi aziendali o delle relative indennità sostitutive (esempio il servizio mensa o l’indennità sostitutiva);- il periodo di lavoro svolto in contratto di inserimento-reinserimento è utile ai fini dell’anzianità di servizio per l’applicazione degli istituti contrattuali e di legge, fatta eccezione per gli scatti di anzianità e i passaggi di livello determinati per contratto collettivo dal semplice trascorrere del tempo . Vale la pena infine ricordare che gli sgravi contributivi previsti per i CFL sono estesi ai contratti di inserimento stipulati con i lavoratori di cui alle sole lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 54, comma, 1. In pratica sono esclusi i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. 7.5. Malattia e/o infortunio sul lavoro Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione. I periodi di conservazione del posto previsti nel secondo e nel terzo comma del presente punto si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi. L’azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro. Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.

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