Il D.M. n. 309 del 10 ottobre 2003 (pubblicato in G.U. 15 novembre 2003, n. 266) ha provveduto a ridurre i tempi necessari per ottenere i rimborsi fiscali. Infatti, con l’introduzione del nuovo comma 4-bis all’art. 20 del D.M. n. 567/1993 (relativo all’istituzione e alla disciplina del conto fiscale) viene stabilito che, qualora il rimborso dei tributi sul conto fiscale sia disposto dall’Ufficio finanziario, il concessionario è tenuto ad eseguire detto rimborso entro 20 giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, anziché entro i maggiori tempi in precedenza previsti. La nuova regola sul rimborso celere entro 20 giorni, che entra in vigore il 30 novembre 2003, è finalizzata a snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi, allo scopo di consentire ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato ed è giustificata dal fatto che, quando è lo stesso Ufficio finanziario a ordinare al concessionario l’erogazione del rimborso, significa che sono già stati effettuati tutti i controlli, sia di natura formale sia di natura sostanziale, in merito alla spettanza del credito chiesto a rimborso. Restano invece fermi i tempi previsti per gli altri rimborsi richiesti dal titolare del conto fiscale al concessionario e da questi direttamente erogati senza l’intervento dell’Ufficio finanziario. Questo è ad esempio il caso dei rimborsi IVA richiesti tramite il modello VR, per i quali continua pertanto a valere la regola fissata dal comma 4 del citato art. 20 del D.M. n. 567/1993, secondo la quale decorsi 40 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso, il concessionario dispone l’erogazione del rimborso entro i successivi 20 giorni.
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