Il Ministero del lavoro, con la nota n. 5/27451/70/ora/a, ha confermato che anche i portieri con alloggio sono soggetti al limite massimo delle 48 ore medie, in quanto non rientrano nelle esclusioni previste dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003.Il CCNL attualmente in vigore prevede che i portieri, con l’alloggio nello stabile dove svolgono la prestazione di lavoro, abbiano un orario settimanale normale di 59 ore. Il rispetto del limite medio delle 48 ore, da calcolarsi su un periodo di riferimento di 4 mesi (elevato dalla contrattazione fino 6 o 12 mesi) non è derogato per questi soggetti: ne consegue che un orario superiore alle 48 ore determinerà la necessità di concedere compensazioni nell’orario affinché sia rispettato tale media.E’ evidente che tale interpretazione ministeriale è, per analogia, valida per tutti i lavori di semplice attesa e custodia (autisti, custodi, ecc.).Ne consegue che i datori di lavoro dovranno rivedere i contratti con i dipendenti interessati, con riduzione dell’orario settimanale e si presume – conseguentemente – della retribuzione; sarebbe a tal proposito opportuno che intervengano ulteriori chiarimenti vista l’evidente contenzioso che ne potrebbe derivare.
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