Con la Legge n. 212/2003 (pubblicata in G.U. n. 185 del 11/08/2003 – suppl. ordinario n. 131), è stato convertito il Decreto Legge n. 143 del 24 giugno 2003, avente ad oggetto la proroga dei condoni fiscali (si veda nostra precedente circolare n. 35 del 26/06/2003). In particolare, la legge apporta le seguenti novità: – conferma gli effetti prodottisi sulla base del D.L. n. 59/2003, ossia fa salvi i pagamenti eseguiti entro il 16 maggio 2003;- conferma gli effetti prodottisi sulla base del D.L. n. 143/2003, ossia fa salvi i pagamenti eseguiti dopo il 16 maggio 2003 e fino al 25 giugno 2003;- introduce la ratifica dei versamenti tardivi, effettuati fino al 25 giugno 2003, relativi alle altre sanatorie inizialmente non contemplate del D.L. n. 143/2003 , quali il concordato (art. 7), la definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12), la definizione delle liti potenziali (art. 15), la definizione delle liti pendenti (art. 16); – conferma lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno 2003 del termine per l’invio telematico delle dichiarazioni di condono;- conferma lo slittamento al 16 ottobre 2003 dei termini di versamento di tutte le sanatorie, estendendo tale proroga anche al concordato. Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà poi essere stabilito il termine per la presentazione della dichiarazione telematica per i contribuenti che beneficeranno di tale proroga;- chiarisce che la proroga al 16 ottobre 2003 vale anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono ora avvalersi di altre forme di sanatoria;- introduce la riduzione dell’80% per il versamento eccedente l’importo di 11.600.000 euro per il condono tombale ai fini IVA;- introduce la possibilità di affrancare le perdite eccedenti l’importo di 250.000.000 di euro con il versamento di una somma pari al 5%, anziché con il versamento di una somma pari al 10%, per il condono tombale ai fini delle imposte sui redditi;- introduce una speciale salvaguardia per i contribuenti che hanno già aderito al condono tombale senza beneficiare delle nuove riduzioni sopra indicate, stabilendo che, qualora gli stessi abbiano versato importi superiori rispetto a quanto dovuto con le nuove regole, possono utilizzare la differenza in compensazione orizzontale, compensando il credito con imposte, tributi o contributi, nel modello F24; i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione riservata, invece, riceveranno tale eccedenza da parte dell’intermediario, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003;- introduce la possibilità, per i contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa ai fini IVA, di optare per il condono tombale, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione non risulti inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata;- dispone la proroga al 16 ottobre 2003 del termine per la presentazione delle istanze previste per la definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e sull’INVIM (art. 11) e del termine per la sottoscrizione dell’atto e per il contestuale versamento previsto per la definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12);- introduce la novità secondo cui, in caso di integrativa semplice (art. 8), condono tombale (art. 9) o definizione di liti potenziali (art. 15) da parte di un soggetto diverso da una persona fisica, le cause di esclusione della punibilità penale trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche, ed in particolare nei confronti di “tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati”. Tenuto conto dell’ampia formulazione della norma, si ritiene che la causa di esclusione della punibilità della persona fisica conseguente al perfezionarsi della sanatoria fiscale da parte dell’ente, si riferisca a tutti gli autori o concorrenti del reato, senza alcuna specificazione o limitazione soggettiva: potrebbe dunque trattarsi sia di persone che si trovino in rapporto di immedesimazione organica rispetto alla società (ad es. amministratori o rappresentanti legali; sindaci o revisori), oppure di soggetti estranei all’organizzazione della compagine sociale (ad es. consulenti esterni). Tuttavia, su questo punto è auspicabile un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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