Con Decreto Legge n. 143 del 24/06/2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2003) è stata disposta la proroga dei condoni fiscali. In particolare, l’art. 1, comma 1, del decreto prevede la proroga del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative ai condoni fiscali, stabilendo che i contribuenti, che nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del decreto in oggetto (25 giugno 2003), hanno effettuato i versamenti utili per la definizione delle sanatorie di cui all’art. 8 (integrativa semplice), art. 9 (condono tombale), art. 9-bis (definizione dei ritardati od omessi versamenti) e art. 14 (regolarizzazione delle scritture contabili) della Legge n. 289/2002, possono inoltrare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2003(1) , le dichiarazioni relative alle suddette sanatorie fiscali. Tale differimento consente ai contribuenti di sanare eventuali omissioni, di considerare “valide” eventuali dichiarazioni presentate nei giorni successivi al 16 giugno 2003 e di ripresentare entro il nuovo termine eventuali dichiarazioni sostitutive delle precedenti, nel caso in cui entro il 16 giugno 2003 si sia presentata una dichiarazione errata. La disposizione in commento sembra implicitamente fare salvi, sia i versamenti eseguiti entro il 16 maggio 2003, in vigenza del Decreto Legge n. 59/2003(2) (decaduto per mancata conversione in legge), sia i versamenti tardivi eseguiti dopo il 16 maggio e fino al 25 giugno 2003 (data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame). Tuttavia, in sede di conversione in legge del nuovo decreto, il Parlamento dovrà esplicitamente disciplinare gli effetti dei versamenti prorogati al 16 maggio 2003 in virtù del previgente D.L. n. 59/2003, non apparendo sufficiente una mera proroga implicita come quella in oggetto. In secondo luogo, occorre osservare che la previsione in commento riguarda solamente i pagamenti relativi all’integrativa semplice, al condono tombale, alla definizione dei ritardati od omessi versamenti ed alla regolarizzazione delle scritture contabili, con la conseguenza che rimangono privi di “copertura” – data la mancata conversione in legge del D.L. n. 59/2003 – i versamenti che sono stati effettuati dal 17 aprile 2003 per altre tipologie di sanatorie fiscali, quali ad esempio la definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12), la definizione delle liti potenziali (art. 15), la definizione delle liti pendenti (art. 16). Pertanto, si ritiene indubbio che, in sede di conversione in legge del nuovo decreto, il Parlamento dovrà provvedere a sanare anche tale anomalia, facendo salvi gli effetti dei pagamenti relativi a tutte le forme di sanatorie fiscali, eseguiti dopo il 17 aprile 2003 per effetto della proroga disposta dal D.L. n. 59. Inoltre, l’art. 1, comma 2, del decreto in esame sancisce una vera e propria riapertura dei termini delle sanatorie, stabilendo che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia anteriormente al 25 giugno 2003), versamenti utili per la definizione delle sanatorie di cui agli articoli 8 (integrativa semplice), 9 (condono tombale), 9-bis (definizione dei ritardati od omessi versamenti), 11 (definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’Invim), 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 14 (regolarizzazione delle scritture contabili), 15 (definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali di constatazione) e 16 (definzione delle liti fiscali pendenti) della Legge n. 289/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. In sostanza, i contribuenti che, entro la data del 25 giugno 2003, non si sono avvalsi delle suddette sanatorie, potranno ancora aderirvi, eseguendo il relativo versamento entro il 16 ottobre 2003. Atteso il tenore letterale della norma, non è tuttavia chiaro se i contribuenti che si sono già avvalsi di una delle forme di condono richiamate, possano usufruire delle altre, entro il 16 ottobre 2003. Ad emanazione della legge di conversione e di auspicati chiarimenti ministeriali, si forniranno ulteriori precisazioni. Nel decreto viene altresì stabilito che, con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verranno rispettivamente rideterminati i “termini connessi” a quelli prorogati al 16 ottobre 2003 (termine della comunicazione ai soci da parte di società di persone ed associazioni; termine della domanda per la definizione delle liti pendenti, ecc..) ed i termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle sanatorie che saranno perfezionate entro il 16 ottobre 2003.Si ritiene peraltro che, nell’ambito dei “termini connessi”, dovranno essere corrispondentemente rivisti il calendario dei pagamenti rateali e la decorrenza degli interessi legali. (1) Termine precedentemente fissato al 16 giugno 2003.(2) Si ricorda che il D.L. n. 59/2003 ha prorogato dal 16 aprile al 16 maggio 2003 il termine per il versamento degli importi dovuti in base alle sanatorie fiscali.
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