Circolare 58.2003

L’articolo 6 comma 4 del DLGS 297/2002 così recita “All’articolo 15 sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.L’imprecisione del testo aveva subito sollevato dei dubbi in merito alla decorrenza (soltanto per i licenziamenti avvenuti dalla data di entrata in vigore del decreto – 31-1-2003 – o anche per quelli intimati in precedenza).La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, con una nota pubblicata sul sito www.dplmodena.it, ha chiarito che è valida la prima ipotesi e cioè che i lavoratori licenziati entro il 30-1-2003 mantengono in diritto di riassunzione per 12 mesi.Questo chiarimento, che speriamo recepito anche dagli organi centrali del Ministero, ha riflessi anche in materia di collocamento obbligatorio.L’articolo 3 comma 5 della Legge 68/1999 prevede infatti: “…Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’ articolo 8, comma 1, della stessa legge”.Le imprese che hanno messo in mobilità lavoratori entro il 30-1-2003 usufruiscono della sospensione degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio per 12 mesi dall’ultimo licenziamento.

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