A un mese dalle precedenti istruzioni (messaggio n. 12 dell’11-3-2003) l’INPS ritorna sull’argomento della sanatoria per i lavoratori stranieri dipendenti da datori di lavoro del settore agricolo con il messaggio n. 18 del 14-4-2003.Il messaggio n. 12 aveva infatti stabilito la compilazione di un modello DMAG separato (contrassegnato dal codice “V” nel campo “tipo dichiarazione”) per i lavoratori stranieri regolarizzati privi di codice fiscale (Cfr. circolare UNICAAF n. 40/2003). L’Agenzia delle Entrate con successiva circolare n. 16/E del 21-3-2003 ha definito alcuni meccanismi per l’attribuzione rapida del codice fiscale ai lavoratori per i quali era stata presentata la domanda di regolarizzazione in attesa di perfezionamento.Riportiamo il passaggio della citata circolare che riguarda il caso in oggetto. “Il datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione per il lavoratore extracomunitario e che sia tenuto agli obblighi di indicazione del codice fiscale per il medesimo lavoratore, prima del completamento della procedura di regolarizzazione, può chiederne l’attribuzione ai sensi dell’art 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, e successive modificazioni. In tal caso è obbligatoria la presentazione della copia della domanda di regolarizzazione, insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa alla presentazione della domanda stessa, e della copia del documento del lavoratore”.A proposito di quest’ultimo, “…il Ministero dell’Interno ha ribadito la validità di passaporti e attestazioni diplomatiche-consolari anche scaduti, mantenendo l’obbligo del possesso del passaporto valido o documento equipollente in sede di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Polifunzionale. Per uniformità di trattamento, i citati documenti ancorché scaduti (ed analogamente i passaporti sprovvisti del visto d’ingresso, o con visto d’ingresso scaduto) potranno essere ritenuti validi anche ai fini del rilascio del codice fiscale…”.I datori di lavoro agricoli dovranno affrettarsi a richiedere il rilascio del codice fiscale per tali lavoratori in quanto l’INPS ha stabilito il ripristino della normale procedura (tipo di dichiarazione “P”) per la compilazione della dichiarazione relativa al 1° trimestre 2003. Rammentiamo, in proposito, che la scadenza di presentazione del modello DMAG Unico cartaceo relativo al 1° trimestre 2003 è il 28 aprile, essendo il giorno 25 aprile è festivo e, nel 2003, i giorni 26 e 27 aprile, rispettivamente non lavorativo e festivo. Le aziende che hanno presentato le dichiarazioni trimestrali del 3° e 4° 2002 prive del codice fiscale dei lavoratori regolarizzati, dopo aver acquisito il codice fiscale stesso, dovranno comunicarlo alla Sede INPS competente.
Lascia un commento