La legge 383/01 ha soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni con effetto dalle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2001; permane l’obbligo di presentare la denuncia di successione solo per gli immobili e i diritti immobiliari di cui era titolare il de cuius.A seguito di un quesito posto dall’INAIL, l’agenzia delle entrate, con risoluzione 70/E del 25.03.2003, ha precisato che, stante la sopra richiamata normativa, non c’è più obbligo di dichiarazione per i crediti di cui era titolare il de cuius, neanche quando lo stesso credito concorre con altri beni alla formazione dell’asse ereditario. E’ quindi venuto meno l’obbligo, per il debitore, di acquisire la prova dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione o la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti che non c’è obbligo di presentarla.Nel caso che ci interessa, il datore di lavoro può pertanto procedere al pagamento agli eredi degli emolumenti maturati ma non percepiti dal dipendente deceduto (ultima mensilità, ratei, ecc.), senza la preventiva acquisizione della denuncia di successione.Resta l’obbligo, per il datore di lavoro, di acquisire comunque la seguente documentazione:stato di famiglia del deceduto;certificato di morte;in caso di successione legittima, atto sostitutivo di notorietà da cui risultino chi sono gli eredi e quale è la rispettiva quota spettante;in caso di successione testamentaria, copia del testamento.Rammentiamo che, invece, per l’erogazione del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso la spettanza è attribuita dall’art. 2122 del codice civile ai familiari del lavoratore deceduto (coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). In mancanza di queste persone le suddette indennità saranno suddivise secondo le disposizioni testamentarie o, in difetto, della successione legittima.Se I beneficiari dell’indennità di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso sono parenti e affini, questi devono presentare al datore di lavoro, oltre ai documenti sopra indicati, un atto notorio che attesti lo stato di convivenza con il de cuius.Rammentiamo, infine, che eventuali figli minorenni devono essere rappresentati dal giudice tutelare, che ha il compito di accettare l’eredità: in tal caso occorre presentare copia della delibera del giudice tutelare.
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