Circolare 42.2003

La circolare INPS n. 53 del 14-3-2003 affronta il tema dell’inquadramento delle attività connesse a quelle tipicamente agricole svolte dall’imprenditore agricolo. Occorre premettere che si tratta di una circolare, breve, poco approfondita e soprattutto dedicata agli imprenditori agricoli persone fisiche. La commentiamo in questa sede in quanto, nonostante i limiti citati, contiene anche indicazioni utili.L’articolo 1 del DLGS 228/2001, modificando l’articolo 2135 sull’imprenditore agricolo, ha meglio specificato rispetto al passato il concetto di attività connesse a quella principale: “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.Si tratta, come riconosce l’Istituto, di un notevole ampliamento della concezione civilistica dell’imprenditore agricolo. La norma fornisce ora una dettagliata elencazione delle attività connesse in relazione alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento degli animali, prevedendo, inoltre, nell’ambito del rapporto di connessione il concorso di precisi vincoli soggettivi ed oggettivi.La circolare INPS analizza i due requisiti posti dalla legge.A tale proposito il primo richiamo (requisito soggettivo) è alla persona del titolare dell’azienda che deve necessariamente essere il “medesimo imprenditore agricolo” che effettua l’attività principale. Trattasi di una condizione sostanziale per valutare positivamente l’interconnessione dell’attività principale con tutte le altre attività esercitate dall’azienda.Ci sembra che l’interpretazione proposta sia corretta nella puntualizzazione relativa al soggetto che svolge l’attività principale e quella connessa. Non ci convince invece il riferimento “alla persona titolare dell’azienda” in quanto imprenditore agricolo può essere anche una società. Purtroppo lo stesso concetto è utilizzato anche nella parte successiva della circolare dove si parla di “soggetti iscrivibili alla gestione speciale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale”. Forse l’Istituto interverrà in seguito con istruzioni per i datori di lavoro costituiti in società.Il secondo requisito è quello oggettivo:- per le attività di trasformazione, commercializzazione ecc. i prodotti che devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali- per le attività di servizio l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.Per definire il concetto di prevalenza, la circolare prevede di analizzare le “risorse” normalmente impiegate nell’attività connessa ponendola a raffronto con quelle utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto (principale). Nel concetto di “risorse” è ricompresa l’intera realtà aziendale: attrezzature, impianti e strutture produttive, manodopera occupata, tipologia di prodotti, raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione, utilizzo di contoterzisti ecc….., elementi che consentono di individuare costi e ricavi dell’azienda e valutare il rispetto dei parametri richiesti dalla legge (più 50%).Per l’Istituto, quindi, il criterio della prevalenza deve essere inteso come segue:- attività di trasformazione, commercializzazione ecc….: più del 50% dei prodotti trasformati e/o commercializzati deve essere di derivazione aziendale, deve cioè costituire il prodotto dell’attività agricola principale esercitata dall’imprenditore.Esemplificando, l’attività di vinificazione, cioè di trasformazione in vino dell’uva raccolta dall’azienda di cui è titolare l’imprenditore agricolo, è senza dubbio riconducibile al concetto di attività connessa nel rispetto del parametro della prevalenza con riferimento al prodotto “uva” che in parte può essere acquistato da terzi ma comunque per quantitativi inferiori al 50%. Diversamente l’attività svolta dal medesimo imprenditore che gestisce un enopolio e trasforma in vino l’uva o il mosto prodotto da altri, dovrà essere classificata in base al comma 1, art. 49, della legge 88/1989.- attività di fornitura di beni e servizi: il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all’azienda deve essere superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi.Al riguardo non assume alcun rilievo il reddito derivante dalle due attività, principale e connessa, nel senso che, quando si sia qualificata come agricola la fornitura di beni o servizi sulla base del superiore tempo di impiego dell’attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto alle lavorazioni dirette a terzi, anche il reddito derivante dall’attività di fornitura dei servizi è da considerarsi agricolo.La circolare non si addentra in analisi molto raffinate delle varie situazioni possibili, soprattutto per le attività di fornitura di servizi.Ad esempio non è affrontato il tema dell’impiego “normale” delle risorse in azienda, se cioè queste risorse devono comunque essere utilizzate anche nell’attività principale (si pensi ad esempio all’imprenditore agricolo che acquisisce il servizio di pulizia delle strade dalla neve utilizzando il trattore impiegato nell’attività principale e gli attrezzi specifici per lo sgombero della neve). In pratica occorre domandarsi se l’attività è connessa quando alcune risorse (attrezzature, personale ecc.) sono impiegate prevalentemente in tale attività.A nostro avviso la risposta è positiva in quanto sembra che la valutazione debba essere complessiva e non sulle singole risorse. Anche in questo caso rimane comunque il dubbio di come calcolare la prevalenza visto che le “risorse” possono essere utilizzate in percentuali differenti nell’una e nell’altra attività.Una maggior chiarezza dell’Istituto sarebbe stata comunque auspicabile. Forse un giorno sarà possibile avere un quadro complessivo della situazione e non tanti interventi parziali.

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