L’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata sul S.O. n. 5/L alla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003, introduce alcune importanti novità in materia di semplificazione amministrativa. Di particolare importanza, per ciò che riguarda l’area lavoro, è la lettera b) del comma 1, che modifica il DPR 445/2000, introducendo l’art. 77-bis. In tale articolo si stabilisce che le disposizioni relative alle modalità di presentazione dei documenti agli Uffici della P.A. e quelle che disciplinano i casi in cui il cittadino può sostituire i documenti ufficiali con semplici e rapide autocertificazioni (contenute nei Capi II° e III° del T.U.) trovano applicazione anche nei confronti di tutte le fattispecie in cui sia prevista la presentazione di certificazione o altra attestazione da utilizzare nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi o di forniture, anche se regolate da norme specifiche, a meno che la procedura tradizionale (ossia quella che prevede la presentazione dei documenti ufficiali) non sia richiesta espressamente da una delle disposizioni tassative contenute nell’art. 78 dell’anzidetto DPR 445/2000.Tale nuova norma consente di superare i problemi correlati all’applicazione dell’art. 17 della legge n. 68/1999 che riguarda l’obbligo di certificazione di regolarità in ordine alle disposizioni che regolano l’inserimento dei disabili, cui sono tenute le imprese che partecipano ad appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con Pubbliche Amministrazioni.Poiché infatti l’art. 78 del DPR 445/2000 non richiama l’art. 17 della legge n. 68/99, si ritiene che le imprese che intendono partecipare ad una gara di appalto pubblico non siano più tenute a presentare alcuna certificazione di ottemperanza attestante l’osservanza dell’obbligo della copertura della quota riservata ai disabili, rilasciato dai servizi per l’impiego, potendo sostituire la stessa con una dichiarazione di responsabilità che attesta la regolarità sulla copertura della quota riservata ai disabili: sarà, poi, l’Amministrazione Pubblica interessata ad effettuare i necessari accertamenti presso gli Uffici della Provincia competenti, che gestiscono il collocamento obbligatorio.Riteniamo comunque opportuno segnalare che, se la nuova norma semplifica le procedure per la partecipazione agli appalti, ciò non deve indurre a dichiarazioni di responsabilità non veritiere, che come tutte le autocertificazioni, sono penalmente perseguite.
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