Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, ha fissato il saggio degli interessi da applicare, a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (vedi precedente circolare UNICAAF n. 1 del 15/01/2003). Con tale comunicato è stato deciso che il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea è pari al 3,35% per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002, e pari al 2,85% per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003. A ciascuna di queste percentuali va sommata la maggiorazione di sette punti percentuali indicata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 sopra citato. Di conseguenza, la misura complessiva del saggio degli interessi di mora, da applicare ai tardivi pagamenti nelle transazioni commerciali, risulta pari al:- 10,35% per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002;- 9,85% per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003. Si ricorda che il creditore ed il debitore possono accordarsi per stabilire un tasso di mora diverso da quello legale sopra indicato, con l’accortezza, tuttavia, di formulare per iscritto tale accordo. Al riguardo, riteniamo sufficiente uno scambio di lettere commerciali o l’espressa indicazione in fattura della diversa misura degli interessi pattuita tra le parti. Occorre tuttavia tener presente che la libertà delle parti è comunque limitata e che la negoziazione di un saggio d’interessi, inferiore rispetto a quello legale previsto, è nulla se risulta gravemente iniqua a danno del creditore. In tale ipotesi, il giudice dichiara la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, riconduce il contratto ai termini legali o comunque ad equità. Inoltre, si deve sottolineare che, a norma dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2002, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il tasso degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. In sostanza, in questa ipotesi la misura del saggio degli interessi di mora diventa pari al 12,35% per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002 e pari al 11,85% per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003.
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