circolare 15.2003

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2003 (pubblicato in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2003), è stato disposto che tutti i contribuenti, a decorrere dal 1° marzo 2003, sono tenuti ad utilizzare il solo modello di pagamento “F24 ICI” per il versamento unitario di imposte e contributi presso banche, agenzie postali e concessionari, in sostituzione dell’attuale ordinario modello F24. Al riguardo, si ricorda che il “modello F24 ICI” è un modello di versamento contenente anche la sezione “ICI ed altri tributi locali”, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2002, ed in origine utilizzabile solamente dai contribuenti che dovevano pagare l’ICI di competenza dei Comuni che avevano provveduto a sottoscrivere un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (vedi nostra circolare UNICAAF n. 53 del 10/12/2002). Per effetto del nuovo Provvedimento, invece, a partire dal 1° marzo 2003, tutti i contribuenti sono obbligati ad avvalersi di tale modello, che diventa l’unico modello di versamento F24 utilizzabile. A motivazione della prescrizione citata, l’Agenzia delle Entrate ha infatti riconosciuto che la coesistenza di due modelli per l’esecuzione dei versamenti unitari (“modello F24 ordinario” e “modello F24 ICI”) ha perso di significato, in relazione al crescente numero di Comuni che stipula con l’Agenzia stessa apposite convenzione per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili.

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