L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 3 dell’8-1-2003, ha istituito il codice 6758 per porre in compensazione l’ulteriore credito di imposta di cui all’articolo 7 comma 10 della Legge 388/2000.Il nuovo codice riguarda le imprese che già godevano del credito d’imposta nell’anno 2002.Con circolare UNICAAF n. 3/2003 era stato comunicato l’elenco dei codici a seguito della risoluzione n. 2/2003. Riportiamo di seguito la tabella dei codici aggiornata.6751: “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo”;6758: “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 7 comma 10 legge 23-12-2000 n. 388 – art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo legge 27-12-2002 n. 289; 6752: “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo – contributo di 100 euro”;6753: “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo – contributo di 150 euro”; 6754: “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo – contributo di 300 euro”; 6755: “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro”;6756: “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera b) – contributo di 150 euro”;6757: “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera b) – contributo di 300 euro”.
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