Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 novembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002) sono stati approvati i nuovi modelli da utilizzare dall’01/01/2003 per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta del modello AA9/7, che deve essere utilizzato da imprese individuali e lavoratori autonomi, e del modello AA7/7, che deve essere utilizzato da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala che il modello AA7/7deve essere utilizzato, dai soggetti diversi dalle persone fisiche, anche per la domanda di attribuzione del codice fiscale. Detti nuovi modelli sostituiscono i modelli AA7/6 e AA9/6, in uso fino al 31/12/2002. Tempi e modalità di presentazione Le dichiarazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall’inizio, dalla variazione o dalla cessazione dell’attività. L’obbligo della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione sussiste anche per i soggetti esonerati dagli adempimenti previsti dalla normativa IVA (ad esempio, soggetti in regime agricolo esonerati ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972). La comunicazione assume rilievo poiché da essa prendono avvio le conseguenze fiscali della fattispecie che si intende rendere nota all’Amministrazione. Dalla dichiarazione di inizio, ad esempio, dipende l’attribuzione del numero di partita IVA. Il momento della cessazione si individua come quello nel quale si ha l’ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’azienda. La fissazione di un tale termine risponde all’esigenza di considerare cessata l’attività solo quando siano stati dismessi i beni che compongono l’azienda. In effetti, se così non fosse, sarebbe possibile il verificarsi di una prosecuzione dell’attività in assenza di posizione IVA. La normativa ammette differenti modalità alternative di adempimento dell’obbligo di presentazione. Infatti, l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, nel nuovo testo introdotto dal D.P.R. n. 404 del 5 ottobre 2001, prevede che le suddette dichiarazioni possano essere presentate con le modalità di seguito riportate:• direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare;• mediante spedizione con raccomandata postale all’ufficio, in unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;• in via telematica, direttamente oppure mediante intermediari abilitati;• all’Ufficio del Registro delle Imprese, se il soggetto e’ tenuto a iscriversi al Registro oppure a denunciare l’attività al REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). Presentazione telematicaAnche le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività, come sopra detto, entrano nell’era dell’informatica. I soggetti che le utilizzano, infatti, possono presentare le informazioni in esse contenute direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno precisate in un successivo provvedimento diramato a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità sono quelle previste dall’ordinamento nelle altre ipotesi di presentazione telematica. Presentazione all’Ufficio del Registro delle ImpreseCome sopra indicato, le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività, effettuate da soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro stesso, ovvero tenuti alla denuncia al REA, possono essere presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi del nuovo comma 8 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, anche in tal caso occorre segnalare che le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli che saranno approvati da un successivo decreto dirigenziale del Ministero delle Attività Produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Novità Le novità dei nuovi modelli sono numerose e tengono conto delle modifiche normative introdotte. Rapporto di rappresentanzaDi nuova istituzione il quadro H, per segnalare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza per superare la presunzione di cessione, secondo le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997. Il quadro e’ costituito solo dal campo per l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del rappresentante presso il quale il contribuente ha depositato propri beni. Tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, semprechè venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante. Con questo nuovo quadro scompare il vecchio quadro H, nel quale si riportavano liberamente informazioni non incasellabili negli altri quadri. Depositi IVASi recepisce quanto previsto nel decreto legislativo 191/2002, per i gestori dei depositi IVA che rivestono la qualifica di rappresentanti fiscali “leggeri” ai fini dell’adempimento degli obblighi connessi ad operazioni intracomunitarie non comportanti il pagamento dell’imposta, effettuate in Italia da soggetti non residenti. Questi soggetti possono chiedere l’attribuzione di un unico numero di partita IVA valido per tutti i soggetti passivi da essi rappresentati. Allo scopo e’ stato istituito un nuovo codice di natura giuridica (codice 52), da indicare nel quadro B. Rappresentante “leggero”Nel quadro C, nel campo “codice carica” del rappresentante legale, debutta il nuovo codice 10, da utilizzare per segnalare la rappresentanza fiscale “leggera” (distinta da quella “ordinaria”, per la quale si usa il codice 6). I rappresentanti fiscali leggeri, già iscritti sotto l’unica preesistente codifica 6, non dovranno comunicare alcuna variazione. Commercio elettronicoNei nuovi modelli figura anche una sezione (all’interno del quadro B) per l’indicazione dei dati da parte dei soggetti che svolgono attività di commercio elettronico.La compilazione e’ riservata a coloro che iniziano l’attività a partire dal 1° gennaio 2003, nonché a coloro che devono comunicare eventuali variazioni dei dati già indicati nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2002. Trasferimento del plafondPer comprendere la variazione, e’ necessario risalire al quarto comma dell’articolo 8, del D.P.R. n. 633/1972, in cui viene presa in considerazione l’ipotesi di affitto di azienda. La norma prevede che il beneficio di utilizzo del plafond possa essere trasferito all’affittuario, a condizione che venga fatta menzione di ciò nel contratto di affitto e venga data comunicazione all’Ufficio IVA competente, con lettera raccomandata. La norma vale anche in caso di concentrazione, trasformazione, fusione o incorporazione, in quanto la nuova società, o quella incorporante, subentra a tutti gli effetti nei rapporti giuridici della precedente, conservando cosi’ lo “status” iniziale.Nei nuovi modelli anagrafici e’ prevista un’apposita casella che deve essere barrata dall’affittuario per segnalare l’acquisizione del plafond del locatore, del quale deve essere indicato il numero di partita IVA o, se società, il codice fiscale. La barratura della casella sostituisce la comunicazione di cui sopra (quadro D, sezione 3). Analogo discorso vale per le operazioni straordinarie (quadro D, sezioni 1 e 2). Omissione di indicazione dei dati rimasti invariatiE’ utile segnalare un’ulteriore modifica contenuta nei nuovi modelli relativa alla compilazione delle variazioni dati: in caso di variazione dati, il contribuente deve limitarsi a comunicare soltanto le variazioni intervenute rispetto alla situazione precedente, omettendo di fornire nuovamente i dati invariati. Non sarà più necessario ricostruire integralmente la situazione ogni qualvolta venga presentata una variazione dati, poiché a ciò provvederà automaticamente il sistema, con notevoli semplificazioni. Si renderà, tuttavia, necessario compilare sempre anche il quadro B, relativo ai “Dati identificativi” del soggetto d’imposta, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la corretta acquisizione dei dati nell’archivio anagrafico. Reperibilità dei modelliLa novità che probabilmente interessa maggiormente tutti gli addetti ai lavori, a prescindere quindi dal contesto operativo in cui si trovano, è quella concernente la reperibilità dei modelli sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it, o www.finanze.it). I nuovi modelli, infatti, non vengono più stampati dall’Amministrazione finanziaria, ma sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, nei siti sopra indicati. In tal caso, pur dovendosi rispettare alcuni standard di stampa (indicati nell’allegato A) del Provvedimento in oggetto), i modelli AA7/7 e AA9/7 possono essere stampati in bianco e nero.
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