Circolare 52.2002

L’INAIL, con circolare n. 45 del 21/06/2002, ridetermina i minimali ai fini del calcolo del premio assicurativo per il 2002 per alcune categorie e settori specifici, tenuto conto che, per l’anno 2002, la variazione percentuale dell’indice del costo della vita, di cui all’articolo 19 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni, è stata pari al 2,7%. Di seguito riassumiamo i valori di maggiore interesse: 1. Il minimale giornaliero valido per la generalità dei settori che versano i premi sulla base delle retribuzioni effettive è pari ad euro 37,31; si ricorda che – dal 1.1.1998 – per la determinazione della base imponibile, i soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti (articolo 29, comma 7, T.U.). Quindi, ove per tali soci non siano applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive a norma dell’articolo 29, da raffrontare, per l’anno 2002, con il minimale di €. 37,31. 2. Il minimale giornaliero per i lavoratori a domicilio è di euro 20,72; 3. Il minimale giornaliero per i lavoratori agricoli è di euro 33,19; 4. Il minimale giornaliero cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative non rientranti nell’area socio-assistenziale è di euro 20,72. 5. Le retribuzioni convenzionali provinciali per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi vanno adeguate in base all’indice ISTAT nel rispetto del minimale di euro 26,18 giornalieri (importo giornaliero che rispetta il minimale dato dal 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato ed aggiornato in base all’indice ISTAT: per l’anno 2002, il 40% di €. 392,69 è uguale a €. 157,08 e, quindi, il minimale giornaliero (157,08 : 6) è pari a €. 26,18), da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile di 26 giornate lavorative. 6. La retribuzione convenzionale giornaliera per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 è uguale al minimale valido per la generalità delle retribuzioni effettive. Per l’anno 2002, l’imponibile giornaliero corrisponde perciò a euro 37,31. I volontari in argomento – il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci – sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita, con diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. Essi sono da assicurare se svolgono le attività protette dell’articolo 1 T.U. (articolo 2 legge n. 381/1991). 7. Per i dirigenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, T.U., con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, l’imponibile giornaliero (€. 21.378,22 : 300) e mensile (x 25) corrisponde rispettivamente a euro 71,26 e ad euro 1781,52. 8. Per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il D.lgs. n. 423/2001 prevede anche ai fini INAIL una retribuzione convenzionale giornaliera – da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile – annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, con l’obiettivo dell’applicazione della retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007. Per l’anno 2002, la retribuzione convenzionale è pari all’importo giornaliero che rispetta il minimale settimanale “pensionistico”, cioè è uguale a €. 26,18. Fino al 31.12.2006 è confermato il periodo di occupazione media mensile già fissato dal D.M. 3.12.99 (26 giornate lavorative), ma è innovato il graduale riallineamento a tale periodo nei territori del Mezzogiorno (da 18 giornate nel 2002 a 26 giornate nel 2006). 9. Per i facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto “soggetti” al D.P.R. n. 602/1970 sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione al settore di lavorazione. Tali premi trimestrali sono divisibili in 3 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’ingresso al recesso del socio. Per l’anno 2002 i premi trimestrali sono i seguenti: 1° settore: euro 56,70 – portabagagli-Ortofrutticoli2° settore: euro 113,30 – facchinaggio di ogni altra merce in genere

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