A metà aprile il consiglio dei ministri ha approvato la modifica del DLGS 181/2000 in materia di collocamento. Lo schema di decreto è all’esame del parlamento e non è ancora operativoLo schema di decreto legislativo approvato l’11-4-2002 dal consiglio dei ministri non è ancora entrato in vigore in quanto prima deve essere presentato alle camere per ottenere l’apposito parere e poi essere approvato definitivamente dal consiglio dei ministri.Non forniamo quindi un commento al testo limitandoci a segnalare le novità contenute nell’articolo 4bis:· Ferme restando le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari, si procede all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.· Le Regioni possono comunque prevedere una quota di riserva per particolari categorie di lavoratori.· Rimane l’obbligo per il datore di lavoro di consegna della lettera di assunzione contenente anche la dichiarazione dei dati di registrazione nel libro matricola.· La comunicazione di assunzione al centro per l’impiego (comma 2 articolo 9-bis DL 510/1996) diventa contestuale all’assunzione e deve essere inviata oltre che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato anche di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa. E’ chiarito definitivamente che la comunicazione riguarda anche il socio lavoratore di cooperativa con contratto subordinato o di collaborazione.· La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000.· Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di tirocini di formazione e orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.· Il termine di comunicazione entro 5 giorni rimane soltanto se l’instaurazione del rapporto avviene in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, in caso di emergenza, nonché in caso di assunzione di lavoratori stagionali con rapporto di durata superiore a 5 giorni.· Per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo i termini sono più flessibili: entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione devono comunicare al servizio per l’impiego l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.· Le variazioni relative alla proroga del termine inizialmente fissato, alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato devono essere comunicate entro dieci giorni al centro per l’impiego· La comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione, deve essere effettuata entro cinque giorni successivi.· La comunicazione effettuata ai sensi della nuova normativa è valida anche ai fini INPS e INAIL. Dovrebbe in questo modo scomparire la doppia comunicazione per gli operai agricoli e il DNA per l’INAIL.· Il diritto alla riassunzione per i lavoratori licenziati per riduzione di personale passa da 12 a 6 mesi. In allegato è riprodotta una nostra elaborazione del testo del DLGS 181 integrato con le modifiche apportate.DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.Il testo modificato è indicato in corsivo, il testo originale sostituito è riportato sottolineato.Art. 1 – Finalità e definizioni1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:a) i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.b) i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.2. Con riferimento all’esercizio della potestà legislativa di cui al comma precedente, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un adeguato termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.3. Ad ogni effetto si intendono per:a) “adolescenti”, i soggetti di età non superiore a diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;b) “giovani”, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;c) “stato di disoccupazione”, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;d) “disoccupati di lunga durata”, coloro che, con o senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;e) “donne in reinserimento lavorativo”, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;f) “servizi competenti”, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni.”1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.2. Ai fini del presente decreto si intendono per:a. “adolescenti”, i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;b. “giovani”, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;c. “disoccupati di lunga durata”, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;d. “inoccupati di lunga durata”, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi;e. “donne in reinserimento lavorativo”, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;f. “stato di disoccupazione”, la condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;g. “servizi competenti”, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.Art. 1-bis1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza Unificata vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, supplemento ordinario n. 196, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 125 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo decreto del Ministero della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, dall’articolo 1, comma 3, del DPR 24 settembre 1963, n. 2053, dall’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Art. 2 – Stato di disoccupazione1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.2. Gli interessati all’ accertamento della condizione di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera c) sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica periodica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6 o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (20 ottobre 1998, n. 403).6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino (inferiori) a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d).4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l’effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo svolgimento dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell’applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all’emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive modificazioni (abrogato) Art. 3 – Indirizzi generali ai servizi per l’impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), effettuano al fine di favorire l’ incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’ integrazione professionale:1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.”1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell’articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:1. nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;2. nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione. Art. 4 – Perdita dello stato di disoccupazione1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’ articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3;c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini (distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici) stabiliti dalle Regioni;d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’ offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.”.1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell’interessato degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b, e c).2. Comporta la perdita dell’anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell’anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta dall’interessato.3. L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi. Art. 4-bisI datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, nonché di quelle effettuate dalle pubbliche amministrazioni mediante le procedure di avviamento a selezione, sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.All’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dal seguente:“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, nonché nell’ ipotesi in cui l’ assunzione riguardi lavoratori stagionali con rapporto di durata superiore a 5 giorni, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni”.Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare entro dieci giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:a. proroga del termine inizialmente fissato;b. trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;c. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;d. trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;e. trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;All’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma è sostituito dal seguente:“I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione”.Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 8 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Unificata.I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 7 per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 12 del 1979.All’articolo 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”. Art.5 – Disposizioni transitorie e finali1. In attesa della (attuazione della delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la) riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l’attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.2-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;b) il Titolo I ed il Titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni;c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, comma 1, lettera a) della legge 19 gennaio 1955 n. 25;d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione degli articoli19, 20, 21, e 22;g) l’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223;h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9-ter, comma 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;j) ogni altra disposizione contraria alle disposizioni del presente decreto o con esso incompatibili.2-ter Le disposizioni di cui all’ articolo 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano a decorrere dalla data stabilita di cui al comma 9 del medesimo articolo. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell’articolo 14, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è soppresso.2-quater. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell’ attività lavorativa prestato ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.”.
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