Circolare 34.2002

Il Garante per la privacy ha emanato i sette provvedimenti di autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002 n. 83. Le nuove autorizzazioni generali hanno efficacia fino al 30 giugno 2003; per ciò che interessa i datori di lavoro, le autorizzazioni sono rilasciate per i seguenti ambiti professionali, rispetto ai quali non è necessaria la richiesta di autorizzazione specifica al Garante:a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; alle cooperative sociali per i dati degli associati, beneficiari, assistiti e lavoratori dipendenti oltre che per i clienti b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali. L’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista. Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica; b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori; c) per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità’ fisica dell’interessato o di un terzo; d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, semprechè, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell’interessato; e) per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;g) per garantire le pari opportunità.

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