L’articolo 9 della Legge 53/2000 aveva previsto notevoli contributi per progetti di azioni positive per la flessibilità del rapporto di lavoro. Il successivo Decreto Interministeriale 15.5.2001 ha fissato le modalità per l’erogazione dei contributi. In allegato è riportato il testo del citato articolo 9. Occorre premettere che le domande presentate non sono state molte anche perché, almeno per gli interventi volti ad agevolare la flessibilità degli orari, non era chiaro quali costi potevano essere finanziati. Con notevole ritardo il Ministero lavoro emana una prima circolare esplicativa (n. 14 del 12-3-2002). Le scadenze per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento dei relativi progetti sono fissate, per il 2002, al 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre. In merito ai costi ammissibili di cui alla lettera a) comma 1 del sopra citato art. 9 il Ministero ritiene che tra i vari interventi finanziabili possano rientrare i costi aggiuntivi del “lavoro” ad esempio, nell’ipotesi del part – time, di strumentazione, strettamente imputabili al progetto, quali ad esempio l’acquisto e l’installazione di postazioni per il telelavoro, l’acquisto dei relativi software, l’acquisto e la collocazione di orologi marcatempo per particolari forme di flessibilità degli orari. Era questo uno dei punti che lasciava i maggiori dubbi. L’interpretazione ministeriale conferma l’ipotesi di scarsa fruibilità del finanziamento considerato che in questi casi i “costi aggiuntivi del lavoro” non sono molti. Di più facile interpretazione è il finanziamento per le azioni previste dalla lettera b): sono finanziabili le attività relative alle ore di formazione, promosse dall’azienda, affitto aule, acquisto materiale e spese per i docenti, che rientrano nel normale orario di lavoro. La lettera c) si riferisce alla sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo (caso di scarso interesse per le cooperative). In questo caso, a titolo esemplificativo, possono essere finanziati i costi di lavoro aggiuntivo, sostenuti per la sostituzione del titolare. Possano essere ammessi al finanziamento i costi derivanti da azioni di consulenza aziendale finalizzate allo studio di individuazione, progettazione e fattibilità degli interventi, per una migliore organizzazione degli strumenti di flessibilità; per contro, non è ammissibile il rimborso dei costi connessi alla, eventuale, mancata produzione. Per poter usufruire dei finanziamenti è indispensabile che i progetti siano presentati in attuazione di accordi sindacali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (articolo 2 del DI 15-5-2001). A questo proposito il Ministero chiarisce che tali accordi devono essere dettagliati, individuando il contenuto del relativo progetto e non limitarsi ad un generico consenso all’attuazione del progetto stesso.Se le imprese erano poco propense a utilizzare questo canale prima del chiarimento figuriamoci dopo! L’eventuale attività di promozione delle autonomie locali (articolo 2 DI 15-5-2001) determina soltanto un titolo preferenziale e non un requisito essenziale per l’accesso al finanziamento del progetto. —————- Legge 53/2000 – Articolo 9 (Misure a sostegno della flessibilità di orario)Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
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