Circolare 26.2002

Entro il 31 marzo 2002 (nuovo termine introdotto con decorrenza 2002 dal DPR 435/2001, quest’anno prorogato al 2 aprile 2002, cadendo sia il 31 marzo che il giorno successivo in giorno festivo) ovvero in caso di cessazione del rapporto, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore, i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare ai propri lavoratori dipendenti, soci lavoratori e collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli eredi) il mod. CUD 2002 attestante i redditi corrisposti nel 2001 e i dati relativi alla contribuzione previdenziale INPS, INPDAI e INPDAP. L’esposizione dei dati nella certificazione CUD 2002 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo; qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi aggiuntivi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica prevista dallo schema di certificazione, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni. Se il sostituto d’imposta ha gia’ rilasciato, ai lavoratori cessati nel corso del 2001, il modello CUD nella precedente versione, deve consegnare, ai lavoratori interessati, un modello CUD/2002 integrativo, anche con i soli dati aggiuntivi e non contenuti nella certificazione gia’ consegnata. Il soggetto che rilascia la certificazione può esporre i dati sia in lire che in euro, barrando in quest’ultimo caso l’apposita casella ed esponendo i dati fiscali in centesimi di euro. ll modello CUD/2002 puo’ essere utilizzato anche per certificare i redditi successivi al 2001, fino all’approvazione di un nuovo schema ed in questo caso i dati dovranno essere esposti esclusivamente in euro. Unitamente alla certificazione unica, da rilasciare in duplice esemplare, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, devono essere consegnate le istruzioni. Si riportano di seguito alcune segnalazioni sulle particolarita’ e sulle principali novita’ senza quindi alcuna pretesa di esaurire tutte le istruzione al modello. Piu’ rapporti di lavoro nell’anno con lo stesso dipendente. In presenza di piu’ rapporti di lavoro con lo stesso dipendente o con lo stesso collaboratore, in sede di conguaglio (di fine anno o di fine rapporto) il sostituto deve tenere conto delle somme e valori complessivamente corrisposti al medesimo nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto che lo stesso dipendente ne abbia fatto richiesta.In tali casi si rilascia un solo CUD e nella parte previdenziale, casella 16, devono essere barrati i mesi in cui non esiste alcuna giornata retribuita.Nel punto 20, nel caso in cui il lavoratore sia stato riassunto nel corso dell’anno 2001 e sia stato di nuovo licenziato, occorre indicare l’ultima data di licenziamento.Se il rapporto si e’ protratto oltre il 31.12 il punto non va compilato.Rientra nel caso anche l’ipotesi in cui il collaboratore sia pure lavoratore dipendente (ipotesi frequente nelle cooperative, dove il socio lavoratore puo’ essere anche amministratore): il sostituto d’imposta deve considerare cumulativamente tutti i redditi erogati al medesimo soggetto, effettuando quindi un unico conguaglio fiscale sulla posizione i cui redditi sono piu’ elevati e rilasciando un solo CUD.Diverso e’ il caso del lavoratore che chiede al sostituto di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati prestati ad altro soggetto (il sostituto effettua un conguaglio che tiene conto anche di questi altri redditi che devono essere indicati nel CUD ai punti 35 e/o 36). I dati previdenziali e assistenziali (INPS, INPDAI) devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale e ad ognuna delle seguenti situazioni: variazione di qualifica, tipo rapporto e trasformazione rapporto.Sono tenuti a rilasciare la certificazione ai fini INPS tutti i datori di lavoro precedentemente tenuti al rilascio dell’ex mod. O1/M. Le principali novità del modello CUD 2002 rispetto alla versione precedente sono le seguenti: Dati fiscali • Esposizione dei dati: in euro (al centesimo per i dati fiscali e all’unita’ di euro per i dati previdenziali) o in lire a scelta del sostituto; • grafica: sono previste 43 informazioni fiscali (contro le 79 della precedente versione) e 124 previdenziali (contro le 156 della precedente versione) con la stessa numerazione del mod. 770/2002 semplificato. • Sezioni: il modello si compone di 6 parti; in dettaglio: dati identificativi del sostituto d’imposta; parte A dati generali (lavoratore); parte B dati fiscali; parte C dati previdenziali ed assistenziali (INPS-INPDAI-INPDAP); annotazioni; scelta dell’ 8 per mille; • Compensi da collaborazione coordinata e continuativa: vanno indicati nel punto 1 (redditi di lavoro dipendente e assimilati con detrazioni) al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali; • Emersione: deve essere riportato (punto 3) il reddito di lavoro emerso corrisposto al lavoratore che si e’ impegnato con il datore di lavoro nel programma di emersione; • Oneri detraibili: l’indicazione analitica deve essere effettuata nelle annotazioni riportando per ciascuno di essi il relativo codice rilevabile dall’apposita tabella. Il totale e’ riportato nel punto 21 tenendo conto di eventuali limiti e al netto delle franchigie; • Maggior aliquota: occorre barrare la casella 6 se il sostituto d’imposta ha applicato, in accordo con il lavoratore, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella ordinaria: • Oneri deducibili: le singole voci vanno esplicitate nelle annotazioni; • Contributi alla previdenza complementare: sono previsti due punti, il 24 per indicare le somme escluse dall’imponibile, il 25 per indicare quelle comprese nell’imponibile. L’ammontare del punto 24 sommato ai redditi dei punti 1 e 2 determinano il reddito complessivo per il calcolo del limite (12%) di deducibilita’ dei contributi dovuti alla previdenza complementare; • Incapienza della retribuzione: occorre indicare (punto 33) l’IRPEF che deve essere recuperata nei periodi di paga successivi al mese di febbraio; • TFR: la sezione e’ stata semplificata con solo 5 punti richiesti (non sono piu’ richieste: le riduzioni, l’aliquota, il totale imponibile, il periodo di commisurazione, compreso il convenzionale) ma nelle annotazioni occorre distinguere gli importi maturati fino al 31.12.2000 da quelli maturati dal 1-1-2001.Nel modello 770 semplificato sono previsti altri 65 punti in più rispetto a quanto richiesto nel CUD (semplificazione?) Dati previdenziali e assistenziali • Collaboratori coordinati e continuativi: i compensi devono essere certificati nel mod. CUD (sezione 4, punto c) esattamente:- nel punto 57, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato orgine al compenso. Tale data deve essere indicata anche se si riferisce l’anno precedente al 2001 poiché nella Gestione Separata vige il “principio di cassa” in base al quale l’obbligo contributivo insorge nel momento in cui e’ erogato il compenso, indipendentemente dal periodo in cui si e’ svolta la collaborazione;- nel punto 58, la data in cui e’ cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso ovvero il 31 dicembre 2001, per le collaborazioni ancora in essere a tale data;- nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell’anno (imponibile, criterio di cassa allargato);- nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella gestione separata (per il 2001: 10% o 13%);- nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti, vale a dire 3,33% o 4,33%);- nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente. • Retribuzioni particolari (sezione C, INPS): sono previsti nuovi codici relativi ai contratti di formazione e lavoro, alla retribuzione imponibile derivante dall’emersione e ai lavoratori che proseguono l’attivita’ con contratto a termine rinunciando alla contribuzione pensionistica; • Contribuzione figurativa (sezione 3, INPS): sono presenti due nuovi punti (50 e 51) per la contribuzione figurativa per i congedi parentali finalizzata all’assistenza di familiari con handicap grave. L’eliminazione di molti punti richiesti rispetto all’anno precedente sono solo di facciata in quanto gli stessi dati e informazioni sono da inserire nello spazio delle annotazioni.Anche in questo caso siamo a riportare le principali. • Certificazione agli eredi: devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del lavoratore deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione; • Lavori socialmente utili: indicare l’ammontare del reddito escluso da tassazione (massimo 6 milioni); • Liberalita’ e fringe benefit: devono essere indicati i relativi importi; • Addizionali all’IRPEF: indicare se gli importi (punti 7 e 8) sono stati, in caso di cessazione del rapporto, interamente trattenuti; • Oneri detraibili (punto 21): descrivere analiticamente gli oneri detraibili riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la relativa descrizione desunta dall’apposita tabella. In caso di spese mediche inferiori a L. 250.000 (EURO 129,11) va altresi’ effettuata l’indicazione “importo delle spese mediche inferiori alla franchigia”: • Oneri deducibili (punto 23): esplicitare le singole voci, che hanno dato origine alla deducibilita’, evidenziando al lavoratore che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi. • Contributi a casse di assistenza sanitaria (punto 29): indicare che non puo’ essere presentata, la dichiarazione dei redditi per far valere le deduzioni e le detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi . Indicare altresi’ l’eventuale quota di contributi che ha concorso a formare reddito (somme eccedenti 7 milioni, euro 3.615,20), chiarendo che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o utilizzate per calcolare la detrazione d’imposta; • Polizze sanitarie (punto 30): indicare che puo’ essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni relativa a spese sanitarie rimborsate per effetto delle assicurazioni in argomento (i premi hanno concorso a formare reddito imponibile); • TFR e altre indennita’ o somme (punti da 57 a 60): indicare, distintamente, gli importi maturati fino al 31.12.2000 e quelli maturati dal 1 – 1-2001; • TFR e altre indennita’ agli eredi (punto 61): devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del lavoratore deceduto e se trattasi di eredita’ ovvero di erogazioni ai sensi dell’art. 2122 del c.c.; • Versamento contributi (punti 55 e 56 dati previdenziali): indicare il motivo dell’omesso (anche parziale) versamento contributivo; • Sospensione contributi per calamita’ naturale: indicare la circostanza relativa alla sospensione: • IRPEF da trattenere da marzo 2002: deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 33, parte B, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50%. CASI PARTICOLARI. Aspettativa sindacale e funzioni elettive A decorrere dalla denuncia relativa all’anno 1991, i datori di lavoro che occupano lavoratori in aspettativa per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive e cariche sindacali sono tenuti a predisporre apposite denunce annuali. A partire dal 1999 l’obbligo e’ assolto mediante la certificazione e la dichiarazione del sostituto d’imposta (mod. CUD e mod. 770). I punti del mod. CUD e quelli equivalenti del mod. 770 vanno compilati tenendo conto delle seguenti istruzioni:1) riportare tutti i dati identificativi del lavoratore e la qualifica rivestita al momento del collocamento in aspettativa;2) riportare nello spazio “retribuzioni particolari” della sezione 2 i seguenti dati- nel punto “tipo” indicare il codice “AE” quanto trattasi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e il codice “AS” quando trattasi di quelle sindacali;- nei punti “data inizio e data fine” indicare il periodo di aspettativa;- nessun altro campo deve essere riportato.Si ricorda che la compilazione della predetta dichiarazione non fa scattare l’automatico accreditamento figurativo dei contributi, che continua a essere disposto su domanda degli interessati.Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistono periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali e assistenziali. – DECESSO DEL LAVORATORE – Il datore di lavoro rilascia il Mod. CUD, relativo al deceduto, agli eredi, attestante i redditi a lui corrisposti indicando nella sezione A i dati anagrafici del defunto. – Rilascia il CUD anche per attestare il reddito corrisposto direttamente dagli eredi. In tale caso nella parte A indica i dati anagrafici dell’erede- nel punto 1 o nel punto 2 (a seconda del tipo di reddito corrisposto) la quota parte dei compensi maturati dal lavoratore defunto (diversi dal trattamento di fine rapporto e dalle altre indennita’ e somme) corrisposta al singolo erede (parte B) nel punto 5 (ritenute IRPEF) l’ammontare dell’imposta trattenuta corrispondente a detti emolumenti (18% dell’importo corrisposto);- -nelle annotazioni indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del lavoratore deceduto specificando altresi’ che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione. Per il TFR e altre indennita’ e somme ed erogazione ai sensi dell’art. 2122 del c.c. in caso di eredita’ occorre consegnare un CUD a ciascun avente diritto o erede indicando- nella parte A i dati anagrafici dell’avente diritto o erede;- nel punto 61 la percentuale spettante all’avente diritto o erede (gli altri punti sono compilati con riferimento alle indennita’ cosi’ come maturate in capo al lavoratore deceduto)- -nelle annotazioni occorre indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del lavoratore deceduto specificando se trattasi di eredita’ ovvero di erogazioni ai sensi dell’art. 2122 del c.c. – SANZIONI MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE – La mancata o tardiva consegna del mod. CUD. ovvero il rilascio del modello con dati incompleti o non veritieri sono punite con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00.

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