Circolare 19.2002

In virtù di quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, le Regioni hanno la facoltà di variare, fino a un massimo di un punto percentuale, l’aliquota IRAP ordinaria del 4,25%. La variazione può peraltro essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Di seguito elenchiamo alcune delle Regioni che si sono avvalse di tale facoltà e illustriamo i contenuti delle relative Leggi Regionali. In via preliminare, si precisa tuttavia che alcune Leggi Regionali specificano espressamente che la variazione dell’aliquota si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione stessa, mentre altre non contengono tale previsione, come sotto indicato.Al riguardo, occorre evidenziare che la suddetta previsione è pleonastica, in quanto riproduce testualmente quanto previsto dai principi generali che disciplinano l’imposta, contenuti nell’art. 4 del D.Lgs. n. 446/1997.Secondo tali principi, l’IRAP è una imposta regionale che si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione e, nell’ipotesi di attività esercitata nel territorio di più Regioni, il valore della produzione netta deve essere ripartito tra le varie Regioni (e conseguentemente tassato) in base al noto criterio della dislocazione del fattore lavoro che opera con continuità negli stabilimenti, uffici o basi fisse presenti nelle Regioni medesime. Da ciò discende che, indipendentemente dalla presenza o dall’assenza di tale esplicita specificazione nelle varie Leggi Regionali, la determinazione delle nuove aliquote IRAP si riferirà a quella parte del valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione che ha deliberato la variazione dell’aliquota. Regione: Emilia-Romagna Riferimento normativo: Legge Regionale 21 dicembre 2001, n. 48Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 21/12/2001Variazione aliquota IRAP e soggetti destinatari:1) aliquota stabilita in misura pari al 3,50% a favore dei soggetti ONLUS, limitatamente all’attività istituzionale esercitata, e a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.Decorrenza della variazione:1) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2001.Specificazioni: la determinazione dell’aliquota IRAP in misura ridotta a favore dei citati soggetti si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Regione: Toscana Riferimento normativo: Legge Regionale 26 gennaio 2001, n. 2Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 02/02/2001Variazione aliquota IRAP e soggetti destinatari: 1) aliquota stabilita in misura pari al 3,25% a favore dei soggetti ONLUS, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, e a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;2) aliquota stabilita in misura pari al 3,25% a favore delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 3, 4 e 5 della Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 27 (e successive modifiche);3) aliquota stabilita in misura pari al 3,75% a favore di società di capitali, società cooperative, enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ed imprenditori commerciali (di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 446/1997), limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei Comuni montani compresi nell’Allegato 1 alla Legge Regionale 18 agosto 1992, n. 39 (e successive modifiche), ad esclusione dei Comuni parzialmente montani di cui allo stesso Allegato 1. L’aliquota ridotta non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a lire 150.000.000 (€  77.468,53).Decorrenza della variazione:1) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2001;2) L’aliquota determinata nella suddetta misura ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi;3) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2001.Specificazioni: l’aliquota ridotta prevista nei 3 casi sopra citati non si applica qualora il minor onere tributario ecceda, per importo e condizioni, i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” (si ricorda che l’importo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” non può essere superiore a 100.000 EURO su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto “de minimis”). Regione: Marche Riferimento normativo: Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 35Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 147 del 20/12/2001Variazione aliquota IRAP e soggetti destinatari: 1) aliquota stabilita in misura pari al 5,15% nei confronti di tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP, ad esclusione:• dei soggetti che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l’assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12/12/2000;• alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all’art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 1997, n. 31 che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2002, per i primi due anni di imposta;• ai soggetti ONLUS;• alle cooperative sociali di tipo A (di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381);• ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis), D.Lgs. n. 446/1997 (Amministrazioni pubbliche), relativamente al valore prodotto nell’esercizio dell’attività commerciale.Pertanto, per i suddetti soggetti, esclusi dall’aumento dell’aliquota IRAP, continuano a rimanere valide l’aliquota IRAP del 4,25% e le aliquote ridotte previste per determinati settore (es. settore agricolo).2) aliquota stabilita in misura pari al 3,25% a favore delle cooperative sociali di tipo B (di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381);3) aliquota stabilita in misura pari al 5,75% nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997 (banche e imprese di assicurazione).Decorrenza della variazione:1) l’aliquota è determinata nella suddetta misura a decorrere dall’anno 2002;2) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dall’anno 2002;3) l’aliquota è determinata nella suddetta misura per il solo periodo di imposta in corso al 01/01/2002. Regione: Umbria Riferimento normativo: Legge Regionale 27 aprile 2001, n. 13Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 04/05/2001Variazione aliquota IRAP e soggetti destinatari: 1) aliquota stabilita in misura pari al 3,50% a favore dei soggetti ONLUS, limitatamente all’attività istituzionale esercitata, e a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;2) aliquota stabilita in misura pari al 3,75% a favore delle società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970, limitatamente all’attività istituzionale esercitata.Decorrenza della variazione:1) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2001;2) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2001.Specificazioni: la determinazione dell’aliquota IRAP in misura ridotta prevista nei 2 casi sopra citati si riferisce al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Umbria. A tal riguardo riteniamo opportuno precisare quanto segue:• l’aliquota ridotta indicata nel punto 2) sopra descritto si applica alle cooperative di lavoro che svolgono esclusivamente una o più delle attività indicate nell’Elenco allegato al D.P.R. n. 602/1970 di cui sopra (cooperative di facchinaggio, di trasporto, ecc..);• stante l’assoluta mancanza di chiarezza dell’espressione “limitatamente all’attività istituzionale esercitata”, relativa al suddetto punto 2), siamo dell’avviso che la stessa possa assumere valenza unicamente con riguardo al caso di cooperative di lavoro che esercitano contemporaneamente attività comprese nell’Elenco sopra richiamato (attività istituzionali) ed attività in esso non comprese. In tale ipotesi, ragionevolmente, la cooperativa dovrà effettuare una ripartizione del valore della produzione netta, distinguendo la parte soggetta ad aliquota ridotta del 3,75%, relativa alle attività istituzionali, dalla parte soggetta all’aliquota ordinaria. Regione: Basilicata Riferimento normativo: Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 31/01/2002Variazione aliquota IRAP e soggetti destinatari:1) aliquota stabilita in misura pari al 3,25% a favore dei soggetti ONLUS, limitatamente all’attività istituzionale esercitata, e a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.Decorrenza della variazione:1) l’aliquota è determinata nella suddetta misura ridotta a decorrere dall’anno di imposta 2002.Specificazioni: la determinazione dell’aliquota IRAP in misura ridotta a favore dei citati soggetti si riferisce al valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione Basilicata. Per completezza, occorre precisare che locuzione “a decorrere dall’anno di imposta 2002” (o “a decorrere dall’anno 2002”), utilizzata in alcune Leggi Regionali sopra illustrate, non è di immediata comprensione e determina difficoltà interpretative, e, quindi, applicative, per quei soggetti che hanno esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, considerato che non è individuabile con certezza l’esercizio a decorrere dal quale detti soggetti sono tenuti ad applicare la nuova aliquota. In tale ipotesi, consigliamo prudenzialmente di rivolgersi agli Uffici Regionali al fine di ottenere i chiarimenti del caso. Si precisa infine che, sulla base delle informazioni pervenuteci, le Regioni Molise, Sicilia e Sardegna non hanno a tutt’oggi provveduto ad emanare alcuna legge riguardante la variazione dell’aliquota IRAP. Ci riserviamo di informarvi con riguardo a delibere di altre regioni non appena possibile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *