Circolare 1.2002

 1. Proventi derivanti dall’attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti percepiti da professionisti La disciplina tributaria dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci o revisori di società ed enti è stata completamente modificata a partire dal 1° gennaio 2001 dall’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che ha introdotto nell’art. 47, comma 1, del TUIR la lettera c-bis) secondo la quale i compensi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative inerenti gli “uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti” danno luogo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempre che gli stessi uffici non rientrino nell’oggetto della professione: in tal caso infatti i redditi derivanti da tali attività rientrano tra i redditi di lavoro autonomo. L’interpretazione del criterio espresso dalla lettera c-bis) del richiamato art. 47 del TUIR era stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 67/E del 6/7/2001 (con la quale si riassumeva quanto già so-stenuto con le precedenti circolari n. 57 e 58 del 14/6/2001) la quale sottolineava alcuni principi a cui atte-nersi:- che al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavo-ro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo e-sercitata abitualmente;- che con riferimento all’ufficio di amministratore di società tale attività non può mai essere attratta nell’ambito del lavoro autonomo in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a speci-fiche conoscenze professionali;- che con riferimento all’ufficio di sindaco o revisore di società tali attività possono essere ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri o dottori commercialisti. Con la recente circolare n. 105/E del 12/12/2001 l’amministrazione finanziaria è tornata ad occuparsi della dibattuta questione circa la disciplina fiscale dei compensi percepiti in qualità di amministratore di società dal dottore commercialista o ragioniere. Con la predetta circolare l’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochi mesi dalla richiamata C.M. n. 67/E del 6/7/2001, si è difatti nuovamente pronunciata sul trattamento fiscale da riservare ai proventi derivanti dall’attività di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti rese da soggetti esercenti un’attività pro-fessionale affermando criteri in parte diversi da quanto precedentemente sostenuto. Sostanzialmente l’amministrazione, anche in risposta a istanze emerse da parte del mondo professionale, ha ritenuto di dover meglio precisare il criterio delle “conoscenze tecnico-giuridiche” necessarie per l’esercizio dei richiamati “uffici” di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, alla luce del fatto che anche l’esercizio dell’attività di amministrazione di società ed enti comporta, in alcuni casi la necessità di at-tingere a conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abi-tualmente. La nuova linea interpretativa fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alla esatta qualificazione dei proventi in esame è così riassumibile:- in via prioritaria occorre fare riferimento a quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali: in particolare nella circolare 105/E si ricorda che qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano e-spressamente tra le mansioni tipiche esercitabili l’amministrazione o la gestione di aziende (è il caso dei dottori commercialisti e dei ragionieri) i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di ammini-strazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo;- l’attrazione dei compensi in esame alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera inoltre nella di-versa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di società o  enti che esercitano un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (è il caso ad esempio dell’ingegnere che sia amministratore della società edile). Viene quindi, di fatto, in tal modo sancito come corretto il comportamento tenuto da quei professionisti che, disattendendo le precedenti indicazioni, avevano continuato a considerare rientranti nell’ambito della propria professione le attività sopra indicate. Per quanto attiene le attività di revisore e sindaco di società, come già in precedenza, rientrano nell’eser-cizio della professione se trattasi di ragionieri o dottori commercialisti.  Periodo transitorio Con la richiamata circolare n. 105/E del 12/12/2001 l’Agenzia delle Entrate ha quindi risolto, in via interpreta-tiva, la questione dei proventi derivanti dalle attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti percepiti da professionisti. Peraltro, trattandosi non di novità legislativa ma di semplice “cambio di rotta” interpretativo da parte dell’amministrazione, si pongono problemi legati al nuovo orientamento ministeriale e alle eventuali soluzioni per il regime transitorio in termini di:- decorrenza dell’efficacia del nuovo orientamento;- effetti, sui compensi già corrisposti, di una diversa modalità di tassazione. Premesso che, in ogni caso, il sostituto d’imposta deve attenersi a quanto dichiarato dal professioni-sta (se cioè l’attivita rientri o meno nell’ambito della propria professione), un’applicazione “retroattiva” (a partire cioè dal 1° gennaio 2001), seppure astrattamente ipotizzabile, darebbe luogo a consistenti proble-mi in capo sia al percettore (omessa fatturazione delle somme percepite; omessa dichiarazione e versamen-to della relativa IVA) sia al soggetto erogante (applicazione di diversi criteri di calcolo delle ritenute alla fonte; ritenute IRPEF applicate in misura inferiore e versate con codice tributo errato; certificazione da rilasciare a fine anno; …). In attesa di un auspicabile chiarimento si può ipotizzare il seguente comportamento, dettato da logica, da adottare per l’anno 2001:a) suddividere l’anno 2001 in due “sottoperiodi” (il primo dal 1/1 al 11/12/2001 e l’altro dal 12/12 al 31/12/2001);b) non effettuare alcuna modifica ai compensi e alle ritenute IRPEF operate dall’1/1 al 11/12/2001, in quan-to supportati, nel comportamento adottato, dalla precedente indicazione contenuta  nella citata circ. n. 67/E del 6/7/01;c) per i compensi corrisposti successivamente al 12/12/2001, anche se riferiti a periodi precedenti, verifica-re se l’amministratore , sindaco o revisore ha dichiarato che tale incarico rientra nell’ambito della propria professione: in tal caso, sarà il soggetto interessato ad emettere regolare fattura. Diversamente, si conti-nuerà a considerare il compenso erogato quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.d) Rammentiamo, infine, che se il reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente (Co.Co.Co.) il compen-so rientra nei redditi dell’anno 2001 se corrisposto entro il 12.1.2002; se, viceversa, trattasi di reddito da lavoro autonomo, quanto corrisposto dall’1.1.2002 rientra già nei redditi 2002. Si ripete trattasi di un suggerimento dettato da logica, in assenza dei necessari chiarimenti ministeriali, che dovranno inoltre tenere presenti i risvolti in termini dichiarativi di IRPEF e IRAP per il professionista e in ter-mini previdenziali delle singole casse previdenziali che pretenderanno il versamento dei contributi sulle somme in oggetto. 2. Conguagli fiscali di fine anno: collaborazioni coordinate e continuative e contestuale lavoro di-pendente Dall’anno 2001, in considerazione dell’assimilazione ai redditi da lavoro dipendente di quanto percepito dai collaboratori coordinati e continuativi, anche per questi ultimi occorre procedere con le operazioni di congua-glio di fine anno, in maniera del tutto analoga a quanto già noto per i lavoratori dipendenti.Nel caso in cui il collaboratore sia anche lavoratore dipendente (ipotesi frequente nelle cooperative, dove il socio lavoratore può essere anche amministratore), il sostituto d’imposta riteniamo dovrà considerare cumu-lativamente tutti i redditi erogati al medesimo soggetto, effettuando quindi un unico conguaglio fiscale.In assenza di chiarimenti ministeriali, riteniamo che il conguaglio fiscale vada effettuato sulla posizione i cui redditi sono più elevati, nella quale vi è probabilmente più facilmente capienza, effettuando poi il versamento del conguaglio con il conseguente codice tributo (1001 o 1017).   

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