Come già anticipato nella nostra precedente Circolare n. 33 del 15/11/2001, con due distinti Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 14/11/2001, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2001, sono stati approvati i nuovi modelli di pagamento F24 ed F23 in euro, che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati a partire dal 01/01/2002, in sostituzione degli attuali modelli, previsti sia in lire sia in euro, in uso fino al 31/12/2001 (1). Il nuovo modello F24 dovrà essere utilizzato dal 01/01/2002 per l’effettuazione, esclusivamente in euro, dei versamenti unitari (con eventuale compensazione) previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia per il pagamento di imposte sui redditi e ritenute alla fonte, IVA, IRAP, addizionali, contributi previdenziali ed assistenziali e somme, relative a detti tributi, derivanti da ravvedimento ed istituti conciliativi.Analogamente ad oggi, il nuovo modello F23 dovrà invece essere adottato dal 01/01/2002 per l’esecuzione del versamento esclusivamente in euro di tasse, imposte indirette e sanzioni. A tal riguardo, la Circolare n. 106/E del 21/12/2001, emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha precisato che i nuovi modelli F24 ed F23 recano l’indicazione esclusiva degli importi in euro, ma che, ciononostante, “il materiale pagamento delle somme dovute può essere effettuato fino al 28 febbraio 2002 anche in lire, se vengono utilizzati contanti, a nulla rilevando la circostanza che il debito tributario sia riferibile all’anno 2002 ovvero ad una annualità precedente, né alla valuta usata (lira o euro) nella eventuale relativa dichiarazione”. Detti modelli potranno essere prelevati gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, purché in fase di stampa vengano rispettate le caratteristiche tecniche previste nelle Istruzioni ai modelli. Inoltre, i modelli in esame dovranno essere redatti in tre copie, una delle quali dovrà essere rilasciata al soggetto che effettua il versamento. In merito all’indicazione degli importi da versare, si segnalano le seguenti peculiarità, peraltro già anticipate nella nostra precedente Circolare n. 33: ·gli importi da versare devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento per eccesso o per difetto al centesimo più vicino secondo la regola prevista dal Regolamento CE, in base alla quale:-se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (es.: 52,755 euro va arrotondato a 52,76 euro; 52,758 euro va arrotondato a 52,76 euro);-se la terza cifra decimale è inferiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per difetto (es.: 52,752 euro va arrotondato a 52,75 euro); ·le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: se la somma da versare è pari a 52 euro, va indicato 52,00). Ciò può verificarsi, tra l’altro, nel caso di pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Infatti, come specificato dalla suddetta Circolare n. 106/E dell’Agenzia delle Entrate, “gli importi delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, tenuto conto che in sede di dichiarazione tutti gli importi devono essere indicati all’unità di euro, devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nelle dichiarazioni. Se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni o somme dovute per avvalersi del ravvedimento operoso) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24”. In sostanza, con riguardo all’indicazione degli importi da indicare nei modelli, l’Agenzia delle Entrate ha fissato il principio generale di arrotondamento ai centesimi di euro, superando in tal modo la precedente regola, applicata nei modelli in euro utilizzabili fino al 31/12/2001, in base alla quale i singoli importi da versare dovevano obbligatoriamente essere arrotondati all’unità di euro, per difetto o per eccesso. Con ogni probabilità, visti anche i chiarimenti forniti con la Circolare n. 106/E, l’Agenzia ha deciso di assumere questa impostazione al fine di evitare ai contribuenti problemi legati alla contabilizzazione di differenze di arrotondamento nascenti al momento del pagamento di importi che, in contabilità, sono indicati con due cifre decimali (1) E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche il modello di pagamento F24 in euro per il versamento delle accise (con possibilità di compensazione), da utilizzarsi a partire dal 01/01/2002, in sostituzione degli attuali modelli in lire ed in euro.
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