circolare 13.2001

1. Tabelle INPS settore agricolo da 1-7-2001 Si invia in allegato una nuova tabella relativa ai contributi agricoli in vigore dall’1-7-2001 anche se non si sono verificate variazioni rispetto ai dati comunicati in precedenza. La tabella è stata modificata nella parte relativa alle aliquote complessive, calcolate al netto delle riduzioni e non al lordo. Sempre in questa sezione sono stati aggiunti alcuni quadri relativi alle zone riclassificate (Cfr. ns. precedente circolare). 2. Permessi per assistenza a disabili – nuove precisazioni INPS L’INPS con circolare n. 138 del 10-7-2001 fornisce alcune precisazioni in merito agli interventi a favore di lavoratori dipendenti, genitori di disabili gravi, ai quali spetta (come previsto dall’art. 43 del DLGS n. 151/2001) il diritto di usufruire di specifici permessi, riposi e periodi di congedo, indipendentemente dalla posizione lavorativa dell’altro genitore e dall’età del figlio portatore di handicap grave.La circolare in questione puntualizza per tali novità i casi di applicabilità di queste nuove disposizioni, in quanto le innovazioni introdotte modificano le istruzioni fornite con circolari n. 133/2000 (permessi giornalieri) e n. 64/2001 (congedo straordinario)Tali puntualizzazioni riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire di tali permessi e benefici anche se uno dei genitori non ha diritto ai permessi (ad esempio perché non lavora).In caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente i due benefici spettano anche in presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;In caso di figlio maggiorenne non convivente con il richiedente per usufruire dei permessi o del congedo è necessario che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. In particolare, per quanto attiene all’esclusività, se nel nucleo familiare del portatore di handicap sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore) non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non sono concedibili né i permessi ex legge n. 104/92 né il congedo ex legge n. 388/2001. Le nuove regole stabilite per i genitori di soggetti maggiorenni gravemente disabili si applicano dalla data di entrata in vigore del DLGS n. 151/2001 (27-4-2001). Rimane confermato che permessi e congedi non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso titolo. I permessi di cui alla Legge 104/1992 e i congedi per malattia del figlio non possono essere fruiti da parte dello stesso genitore nella stessa giornata.Non è inoltre possibile la fruizione contemporanea del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni, introdotto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 ed ora regolato dall’art. 42, comma 5 del DLGS n. 151/2001.E’ invece possibile che un genitore si avvalga dell’astensione facoltativa e l’altro dei permessi di cui alla legge n. 104/92. Il diritto ai riposi, permessi e periodi di congedo è riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari, ai quali, in presenza dei requisiti di legge, spetta anche il congedo retribuito per un massimo di due anni. 3. Astensione facoltativa e parti plurimi La materia dei congedi parentali è in continua evoluzione e anche gli interventi di riordino creano problemi. Col il DLGS 151/2001 è stato approvato il testo unico in materia di tutela della maternità con l’intento di rendere sistematiche le norme.A una più attenta lettura del testo, come la stampa specializzata ha sottolineato negli ultimi giorni, è emersa una novità sostanziale.L’astensione facoltativa, nelle misure già note, spetta per ogni figlio e non per ogni evento. In caso di parto plurimo i genitori possono, alla fine del primo periodo di congedo, iniziarne uno nuovo per il secondo gemello e così via.Questa interpretazione è stata confermata con una nota interna dell’INPS che peraltro esclude la possibilità di fruire di una doppia astensione obbligatoria.Occorre inoltre tenere presente che se si gode dei periodi di astensione facoltativa in successione non si può usufruire dei permessi giornalieri (che devono essere utilizzati entro l’anno di vita del bambino). Riteniamo invece che sia possibile usufruire di un primo periodo di astensione facoltativa, godere dei permessi giornalieri e successivamente iniziare un nuovo periodo di facoltativa.In base ai principi generali stabiliti dalla legge, le disposizioni in oggetto si applicano anche in caso di adozione o affidamento. 4. ANF per i nipoti minori che risultino a carico degli ascendenti A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 180 del 12/20-5-1999), ai fini della determinazione dell’ANF, il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, deve essere incluso nel nucleo familiare del nonno anche in assenza di una formale provvedimento di affidamento.Con circolare n. 146 del 23-7-2001 l’INPS precisa che in questi casi devono essere applicate le tabelle previste per i nuclei familiari con figli. Questa equiparazione si estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell’ascendente anche prima della sentenza della Corte Costituzionale purché in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza stessa (minore età e vivenza a carico dell’ascendente).Anche a tali fattispecie, finora considerate nella categoria dei “nipoti” e quindi escluse dalle particolari maggiorazioni previste solo per i figli ed equiparati, dovranno essere applicate le tabelle relative ai nuclei con figli. In presenza di nipoti minori a carico dell’ascendente non dovranno essere più effettuate le decurtazioni previste per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti.Per i fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale non formalmente affidati dai competenti organi a norma di legge nonché per i nipoti in linea retta non in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale è prevista l’applicazione delle tabelle per i nuclei familiari senza figli, ovvero, in presenza di figli ed equiparati nel nucleo, quella delle tabelle per nuclei familiari con figli, ma con le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti. 5. Proroga dei termini per i settori colpiti dalla BSE Il Parlamento ha approvato in via definitiva il decreto legge che proroga alcuni termini per i settori colpiti dalla BSE (legge 25-7-2001 n. 305 – GU del 27-7-2001). Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali segnaliamo che la sospensione dei termini per il pagamento di contributi e premi è stata spostata dal 15-8-2001 al 15-12-2001.L’INPS aveva fornito le istruzioni operative, che non dovrebbero subire variazioni se non nella scadenza, con circolare n. 66 del 15-3-2001. 6. Proroga dei termini per il pagamento del modello F24 del 16-8-2001 Per venire incontro alle necessità delle imprese che osservano la chiusura nella settimana centrale di agosto, è stato predipsoto il DPCM 24-7-2001 (pubblicato sulla GU n. 177 dell’1-8-2001) che proroga tutti il termine di pagamento del modello F24 dal 16-8-2001 al 24-8-2001 senza interessi.La proroga riguarda anche tutte le ritenute per lavoratori dipendenti, soci, collaboratori, professionisti ecc. e tutti i contributi previdenziali e i premi INAIL.L’INPS con messaggio n. 133 del 2-8-2001 ha precisato che ”relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, per effetto del differimento del termine fissato per il versamento dei contributi , risulta prorogato alla stessa data – a norma dell’art. 30 della legge n. 843/1978 – anche il termine di presentazione della denuncia di mod. DM10/2”.

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