Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 è stata pubblicata la legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la deligificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”. La legge di semplificazione presenta disposizioni di particolare interesse anche per le società cooperative. In particolare l’art. 32, in attesa della riforma del diritto societario, va a modificare diverse disposizioni relative alla costituzione ed alle modifiche statutarie delle società di capitali, e quindi anche delle società cooperative.L’iscrizione della società nel Registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere la società nel registro medesimo, dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione (terzo comma art. 2330 c.c.).Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologa dell’atto costitutivo decorrono dalla data di iscrizione nel Registro dlle imprese (quarto comma art. 2330 c.c.).Il Notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’Assemblea straordinaria, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede, contestualmente al deposito, l’iscrizione nel Registro delle imprese (primo comma art. 2411 c.c.).L’ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione iscrive la delibera nel Registro (primo comma art. 2411 c.c.).Se il Notaio ritiene che non siano state adempiute le condizioni stabilite dalla legge, sempre nel termine di 30 giorni, ne dà comunicazione agli Amministratori (primo comma art. 2411 c.c.).Gli stessi Amministratori nei 30 giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Tribunale affichè lo stesso, verificati gli adempimenti delle codizioni richieste dalla legge e, sentito il pubblico ministero, ordini l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Il relativo decreto sarà soggetto a reclamo davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione (primo comma art. 2411 c.c.).Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione della delibera decorrono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese (primo comma art. 2411 c.c.). Viene così tolta al Tribunale la competenza a verificare gli adempimenti delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione e per le modifiche statutarie delle società e ad ordinarne l’iscrizione nel Registro delle imprese.Il decreto del Tribunale era soggetto a reclamo davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione.Viene conseguentemente soppresso il numero 3) del primo comma dell’art. 2332 del codice civile che subordinava la possibilità di pronuncia di nullità della società in seguito ad inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo sancite nell’art. 2330. Viene poi aggiunto alla legge 89/13 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) l’art. 138-bis che stabilisce:il notaio che chiede l’iscrizione nel Registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali in cui risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viene punito con la sospensione e con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 30.000.000;con la stessa sanzione amministrativa è punito il Notaio che chiede l’iscrizione nel Registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni previste dalla legge. Poiché la legge nulla dice in merito al periodo transitorio è legittimo chiedersi che fine faranno gli atti registrati prima del 9 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge).La scelta del Tribunale di Milano pare sia stata quella di concedere, di fatto, libertà di scelta a chi ha depositato il ricorso entro il 6 dicembre (il 7 e l’8 a Milano erano festivi). Chi vuole potrà lasciar proseguire automaticamente il giudizio ed ottenere l’omologa secondo la vecchia procedura, mentre il Notaio che preferisce accelerare i tempi potrà depositare in cancelleria la rinuncia al decreto di omologa e provvedere direttamente all’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese.L’orientamento del Tribunale di Bologna pare sia quello di restituire tutti gli atti non ancora omologati in modo che il Notaio provveda all’iscrizione secondo le nuove disposizioni.Al di là degli orientamenti e delle conseguenti disposizioni che emaneranno i vari Tribunali, come afferma Gennaro Mariconda, Presidente del Consiglio Nazionale del notariato, in una intervista rilasciata al Sole 24 ore, “quello del periodo transitorio non è un vero problema perché il periodo transitorio non durerà che da pochi giorni a poche settimane, a seconda del carico di lavoro dei Tribunali. Legittima è la scelta del Tribunale di Milano, così come lo è quella più restrittiva di sottoporre alla vecchia procedura i ricorsi presentati prima del 9 dicembre 2000. Nell’uno e nell’altro caso ci sarà comunque una sollecita evasione delle pratiche perché da una parte i Tribunali non verranno più caricati di lavoro a partire dal 9 dicembre e dall’altra la nuova procedura è rapidissima.” L’art. 33 elimina una serie di adempimenti anche in materia di società di capitali.Viene abolito il deposito della firma autografa da parte degli Amministratori che hanno la rappresentanza della società in precedenza previsto dal secondo periodo del quarto comma dell’art. 2383 del dodice civile.Viene abolito il deposito della firma autografa da parte dei liquidatori in precedenza previsto dal secondo comma dell’art. 2450-bis del codice civile.Viene abolito il deposito della firma autografa da parte delle persone che rappresentano stabilmente nel territorio dello stato le società costituite all’estero in precedenza previsto dal primo comma dell’art. 2506 del codice civile.Viene abolito il deposito della firma in Camera di Commercio degli Amministratori ai fini dell’autocertificazione in precedenza previsto dall’art. 49 del testo unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.Per la validità della sottoscrizione delle azioni mediante riproduzione meccanica della firma viene tolto l’obbligo di depositare l’originale della firma presso il Registro delle imprese e viene sostituito con l’obbligo dell’autentica della firma medesima.Viene abolito il Bollettino Ufficiale delle Società per azioni ed il Bollettino Ufficiale delle Società a responsabilità limitata in precedenza previsto dall’art. 2330-bis del codice civile con la conseguente abolizione di tutte le norme che prevedevano obblighi di pubblicazione in detti bollettini.Nel caso della facoltà concessa ai possessori di azioni convertibili di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione, l’avviso con cui viene concessa questa facoltà dovrà essere depositato presso in Registro delle imprese in sostituzione della pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle soccietà per azioni.Anche l’offerta di opzione delle azioni e delle obbligazioni convertibili dovrà essere depositata presso in Registro delle imprese in sostituzione della pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle soccietà per azioni.Viene portato da 15 a 30 giorni il termine entro il quale devono essere comunicati o iscritti nel Registro delle imprese i seguenti atti:nomina e sostituzione dei liquidatori (art. 2309 c.c.);nomina e revoca degli Amministratori (art. 2383 c.c.);cessazione degli Amministratori (art. 2385 c.c.);nomina e cessazione del Collegio Sindacale (art. 2400 c.c.);nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2417 c.c.);sentenza dichiarativa di fallimento e del provvedimento di scioglimento dell’autorità governativa (art. 2449 c.c.);dichiarazione degli Amministratori che le quote di una società a responsabilità limitata appartengono a un solo socio o a più soci (art. 2475-bis c.c.). L’art. 31 dispone la soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamenta gli strumenti di pubblicità.I fogli degli annunci legali delle province (FAL) vengono aboliti entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.Quando vigenti disposizioni prevedono la pubblicazione sul FAL come unica forma di pubblicità, la pubblicazione dei relativi atti dovrà essere effettuata nella Gazzetta Ufficiale.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande, le denunce e gli altri atti per i quali è prevista la presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dovranno essere inviate per via telematica o su supporto informatico.In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale l’individuazione degli strumenti per assicurare il corretto assolvimento dell’obbligo verrà effettuata con Regolamento emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia. L’art. 30 semplifica notevolmente le procedura per le fusioni e le scissioni eliminando l’obbligo di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l’estratto del progetto di fusione e la deliberazione di fusione o di scissione. L’effetto dell’opponibilità ai terzi dei provvedimenti assunti dalle società nel corso delle procedure di fusione o di scissione, pertanto, decorrono non più dalle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, ma dalle iscrizioni delle delibere nel Registro delle imprese.Come è noto si ritiene che le società cooperative fossero esentate dall’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti relativi alla fusione anche in vigenza delle precedenti disposizioni
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