circolare 51.2000

Entro il 27 dicembre 2000 deve essere versato l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (trimestre o mese) del 2000. CRITERI DI CALCOLO Si può utilizzare alternativamente uno dei seguenti modi: 1) METODO STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento dovuto relativamente all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (sempre al lordo dell’acconto IVA precedente). 2) METODO PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% dell’I.V.A. che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di liquidazione per il quarto trimestre (contribuenti trimestrali). 3) METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto può essere pari al 100% dell’importo risultante effettuando entro il giorno 27/12 un’apposita liquidazione IVA straordinaria al 20/12, che dovrà essere annotata sui registri, considerando:a) l’IVA a debito risultante dalla somma delle:- operazioni annotate o da annotare dall’01/12 al 20/12 per mensili o dall’01/10 al 20/12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari);- operazioni effettuate dall’01/11 al 20/12, anche se non sono già state emesse e registrate le relative fatture (compresi gli scambi intracomunitari);b) l’IVA a credito risultante da: acquisti e importazioni annotati dall’01/12 al 20/12 per i contribuenti mensili o dall’01/10 al 20/12 per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito. 4) CONTRIBUENTI MENSILI: se affidano la contabilità a terzi possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’IVA dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre. VARIAZIONE DELLA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE:a) da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (al lordo dell’acconto);b) da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo dell’acconto). CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – INTERESSINon è dovuta, sull’acconto la maggioranza dell’1,50% a titolo di interesse.I contribuenti trimestrali che utilizzano il metodo storico per il calcolo dell’acconto devono applicare l’aliquota dell’88% al debito risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, senza considerare la maggioranza dell’1,5% a titolo di interessi applicata sul versamento a saldo. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVANon versano l’acconto IVA i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: – contribuenti con un acconto inferiore a 200.000 lire calcolato con uno dei metodi visti;- inizio di attività nel corso dell’anno;- cessazione di attività nell’anno senza che siano dovuti versamenti IVA per il IV trimestre o per il mese di dicembre;- contribuenti in regime speciale agricolo sia di esonero che di semplificazione;- contribuenti che nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;- contribuenti in regime speciale IVA – SIAE;- imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda entro il 30/11 o entro il 30/09 dell’anno in corso (a seconda si tratti di contribuente mensile o trimestrale). MODALITA’ DI VERSAMENTOIl versamento avviene tramite il modello F24, sezione erario, codice 6013 (contribuenti mensili) e 6035 (contribuenti trimestrali) con possibilità di effettuare la compensazione con altri tributi e contributi a credito.Il modello F24 deve essere presentato anche da chi, effettuando la compensazione, ha un saldo uguale a zero.L’acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore a lire 200.000.L’acconto IVA non può essere rateizzato.L’acconto viene scomputato da quanto dovuto in sede di liquidazione periodica relativa a dicembre ’00 o al 4° trimestre del 2000.L’importo versato a titolo di acconto IVA deve essere indicato nella dichiarazione periodica al rigo VP15 (dichiarazione mese di dicembre o 4° trimestre) SANZIONIPer l’omesso versamento, parziale o totale, dell’acconto è prevista la sanzione del 30%. Stessa sanzione per il tardivo versamento, con possibilità di ravvedimento operoso, vale a dire con sanzione del 3,75% se il versamento viene eseguito entro 30 giorni, con sanzione del 6% se il versamento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa oltre al versamento dell’imposta maggiorata degli interessi moratori (2,5% con maturazione giorno per giorno). DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO NEL CASO DI ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’L’acconto in caso di soggetti con contabilità separate va riferito alle distinte liquidazioni d’imposta.Dal momento che, permanendo l’unitarietà del soggetto d’imposta, i versamenti devono essere eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili, nessun problema esiste in caso di termini di versamento omogenei, in quanto l’acconto farà riferimento all’imposta complessivamente dovuta mensilmente o trimestralmente (è il caso di tutte le separazioni facoltative e di quelle obbligatorie con termini di versamento omogenei).Ove, invece, con riferimento ai volumi d’affari di ciascuna attività separata, siano diversi i termini di versamento (separazioni obbligatorie con attività mensili e trimestrali), l’acconto sarà calcolato sulla somma algebrica dei dati mensili e trimestrali e andrà detratto rispettivamente dalla prima liquidazione a debito (mese di dicembre per le attività mensili, 4° liquidazione per le attività trimestrali) a seconda dell’attività cui è riferibile.In questo caso riteniamo che il versamento debba essere effettuato con il codice tributo 6013 e/o 6035 imputando la somma versata all’attività mensile e/o trimestrale. DETERMINAZIONE E VERSAMENTO IN CASO DI FUSIONE- Nel caso in cui gli effetti della fusione decorrano fra il 01/01 e il 30/11 (regime mensile) oppure fra il 01/01 e il 30/09 (regime trimestrale) l’acconto non sarà dovuto per fusione propria e sarà invece versato dalla incorporante per fusione da incorporazione (se l’incorporante adotta il metodo storico considera solo i propri dati, se adotta il metodo previsionale o quello della liquidazione straordinaria al 20/12 tiene conto anche dei dati della cooperativa). – Qualora la fusione decorra fra l’01/12 e il 27/12 (regime mensile) oppure fra l’01/10 e il 27/12 (regime trimestrale) l’acconto è versato dalla società risultante dalla fusione considerando i dati di tutte le società registrati sino alla data di effetto della fusione; in caso di incorporazione l’acconto è versato dalla società incorporante (metodo storico solo i propri dati, metodo previsionale anche quelli dell’incorporante).

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