Facciamo seguito alla nostra circolare n. 13 del 16/02/2004 per fornirVi indicazioni sui nuovi codici di classificazione delle attività economiche (ATECOFIN 2004) utilizzabili dalle cooperative operanti in alcuni specifici settori agricoli, data anche l’urgenza della indicazione di esso nella comunicazione annuale dati IVA. Premesso che al vecchio codice 01.41.A non corrisponde pienamente alcun nuovo codice attività – atteso che il vecchio codice 01.41.A si applicava a tutte le attività agricole ed era caratterizzato dal requisito soggettivo (in quanto specificava che tali attività dovevano essere svolte da “cooperative, consorzi ed altri organismi” ), mentre i nuovi codici attività non contemplano esplicitamente né il requisito soggettivo, né tengono in considerazione le attività agricole potenzialmente esercitabili da parte delle cooperative – e considerato che allo stato attuale non esistono chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, nelle more di una comunicazione in merito da parte dell’Agenzia stessa segnaliamo che, sia le cooperative agricole di base, ossia le cooperative ortofrutticole (che non trasformano il prodotto agricolo), sia le cooperative agricole di trasformazione, sia i caseifici e le cantine sociali, potrebbero al momento utilizzare il nuovo codice attività 01.41.2 “Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi”. In primo luogo, ciò consentirebbe di utilizzare un codice attività, che, sebbene impreciso per molte realtà cooperative, fa tuttavia parte della sezione A “Agricoltura, caccia e silvicoltura” della tabella ATECOFIN 2004, e quindi consentirebbe di evitare eventuali problematiche, di vario genere, che potrebbero discendere dall’uso di un codice attività collegato alla sezione D “Attività manifatturiere”. In secondo luogo, si deve sottolineare che l’utilizzo nella comunicazione annuale dati IVA (o in altri atti di urgente invio) di un codice attività errato costituisce una violazione meramente formale, e quindi non sanzionabile da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto sanabile con l’indicazione di un eventuale codice attività più corretto nella dichiarazione annuale o comunque in documenti successivi, alla luce degli auspicabili chiarimenti che dovrebbero giungere da parte dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi mesi. In subordine all’adozione di detto codice, segnaliamo che le cantine sociali potrebbero eventualmente utilizzare il nuovo codice attività 01.13.1 “Colture viticole” (in quanto dalle Note esplicative alla tabella ATECOFIN 2004 si evince che rientra in tale codice anche la “Produzione di vino da uve di produzione propria”) e i caseifici potrebbero utilizzare il nuovo codice 01.21.0 “Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo” (in quanto dalle Note esplicative si evince che tale codice si applica anche alle “Produzioni lattiero-casearie da latte di vacca o di bufala di produzione propria”).
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