Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2002) ha disposto la proroga dei versamenti di agosto, stabilendo che il pagamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 (imposte, contributi e altre somme, comprese le sanzioni e le rateizzazioni, da effettuarsi mediante modello F24), aventi una scadenza compresa tra il 1° e il 23 agosto 2002, può essere effettuato entro il 23 agosto 2002, senza alcuna maggiorazione. L’INPS, con Messaggio n. 299 del 5 giugno 2002, ha chiarito che il suddetto differimento, riguardando tutti i versamenti che devono effettuarsi con il Mod. F24, si applica anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali aventi scadenza nel mese di agosto, entro il giorno 23. L’Agenzia delle Dogane, invece, con comunicato del 7 giugno 2002, ha precisato che il pagamento delle accise resta invariato al 16 agosto 2002, non rientrando tali tributi tra quelli oggetto della proroga
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