Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 8/10/2002 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220 viene finalmente data attuazione alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi, come prevista dell’art.7, Legge 3/4/2001, n.142. Tra gli aspetti più significativi di tale riforma, che è entrata in vigore il 23/10/2002, ci sono le norme in materia di Collegio sindacale (artt.13 e 14), che ridefiniscono le nuove regole e la disciplina transitoria per la nomina del Collegio sindacale negli enti cooperativi. In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. in esame prevede quanto segue:“1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di Collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all’articolo 2488 del codice civile.3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del Collegio sindacale”. La nuova normativa, che ad una prima lettura apparirebbe abbastanza semplice per via del rimando alle disposizioni previste per le s.r.l., presenta invece alcuni aspetti complessi, legati: 1) alla validità temporale del provvedimento, in concomitanza con l’imminente emanazione dei decreti delegati di riforma del diritto societario: a) l’art. 13 in commento specifica che la nuova normativa avrà efficacia soltanto fino all’ “emanazione” dei suddetti decreti delegati. Sebbene il termine “emanazione” possa essere interpretato letteralmente nel senso di “approvazione” ovvero di “pubblicazione sulla G.U.”, è più che logico intenderlo come “entrata in vigore”, poiché altrimenti si verificherebbe un periodo di “vuoto legislativo”, tra l’emissione e l’entrata in vigore dei decreti di riforma: ciò significa che la nuova normativa si applicherà presumibilmente solo fino al 1/1/2003 (data di entrata in vigore dei decreti delegati di riforma del diritto societario, salvo slittamenti attualmente non prevedibili); b) la bozza del decreto delegato di riforma delle società cooperative contiene una disposizione differente rispetto all’attuale art. 2516 C.C.: in essa viene infatti prevista la generale applicazione a tutte le società cooperative della disciplina sulle società per azioni, con una speciale deroga per le cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro, le quali possono applicare le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, a condizione che l’atto costitutivo lo preveda esplicitamente. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui in futuro la cooperativa applichi le norme delle s.p.a., per obbligo o per opzione, la stessa dovrà obbligatoriamente nominare il Collegio sindacale, in conformità a quanto previsto per le s.p.a.. Al contrario, qualora la cooperativa opti per l’applicazione delle norme sulle s.r.l. (in quanto rientrante nella speciale deroga sopra citata), sarà obbligata a nominare il Collegio sindacale solamente nei casi indicati alle lettere A), B) e C) di seguito descritte.Da ciò discende che, al momento dell’entrata in vigore del decreto delegato di riforma del diritto societario, e quindi per i collegi sindacali che scadono dopo il 1/1/2003, occorrerà prendere in considerazione le norme future – tenendo in dovuto conto il regime transitorio per l’adeguamento alle norme stesse – al fine di verificare l’obbligatorietà del Collegio sindacale nelle singole realtà cooperative. 2) alla sorte dei collegi sindacali delle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 in esame. SOGGETTI INTERESSATISono tutte gli enti cooperativi, ossia le cooperative e loro consorzi (compresi i consorzi agrari e le piccole società cooperative). REGOLE DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALESono quelle previste per le s.r.l., e quindi:- i sindaci (effettivi e supplenti) devono obbligatoriamente essere iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;- l’obbligo di nomina del Collegio sindacale sorge nei seguenti casi:A) se la nomina del Collegio è prevista dall’atto costitutivo (in assenza, quindi, di una specifica previsione statutaria che dispone che il Collegio è “nominato solo se obbligatorio per legge o se nominato per volontà assembleare”);ovveroB) se il capitale sociale sottoscritto non è inferiore a € 103.291,37 (capitale minimo richiesto per le s.p.a.);ovveroC) se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei tre limiti quantitativi previsti dall’art.2435-bis c.c. per il bilancio abbreviato: – totale attivo patrimoniale: € 3.125.000 – totale ricavi delle vendite e prestazioni: € 6.250.000 – media dipendenti occupati nell’esercizio: n.50 Per le cooperative che hanno la certificazione obbligatoria di bilancio (art. L.59/92) e che emettono strumenti finanziari (soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa, cambiali finanziarie, obbligazioni …) si applicano le regole di funzionamento proprie delle società quotate, previste dal D.Lgs. 24/2/1998, n.58 (il cosiddetto “Decreto Draghi”), che verranno commentate nel prosieguo. NORME TRANSITORIEDal coordinamento tra il testo letterale della norma e la relazione parlamentare al decreto, e dalle informazioni ricevute da alcuni Uffici del Registro delle Imprese, si ritiene di poter delineare il seguente quadro sintetico in relazione ai collegi sindacali. COOPERATIVE COSTITUITE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (23/10/2002): a) se lo statuto prevede il Collegio sindacale “nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea”, la nomina, volontaria o obbligatoria (al superamento dei sopra descritti limiti quantitativi previsti per le s.r.l.), deve essere fatta tra sindaci iscritti nel Registro dei Revisori contabili;b) se lo statuto prevede invece il Collegio sindacale senza ulteriori specificazioni, il Collegio è obbligatorio e i sindaci vanno scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili COOPERATIVE ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (23/10/2002):Sulla base delle indicazioni fornite da alcuni Registri delle Imprese, si segnala che i Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore del Decreto restano in carica fino alla loro scadenza naturale. A scadenza le opzioni sono le seguenti: a) se lo statuto prevede il Collegio sindacale, senza ulteriori specificazioni (come è nella generalità dei casi), il Collegio è obbligatorio e i sindaci vanno scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Qualora non risultino superati i limiti indicati alle precedenti lettere B) o C), la cooperativa potrà decidere di modificare preventivamente lo statuto, al fine di adeguarsi alle nuove norme stabilite dal decreto (prevedendo, in sostanza, che il Collegio sindacale venga “nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea”). In conseguenza della suddetta modifica statutaria, la cooperativa non dovrà procedere al rinnovo del Collegio sindacale.Nel caso in cui la modifica statutaria avvenga entro il 31/12/2002, si potrà operare con le modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, quindi senza la presenza del notaio; occorrerà comunque registrare lo statuto modificato presso l’Ufficio del Registro (o Agenzia delle entrate–Ufficio unico, ove istituito) e depositarlo all’Ufficio del Registro Imprese competente. b) se lo statuto prevede che il Collegio sindacale sia “nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea”, al momento del rinnovo, volontario o obbligatorio, i sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In tal caso, non si dovrà effettuare alcuna modifica all’atto costitutivo, in quanto già in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni. CASI PARTICOLARIDopo avere individuato le nuove regole che essenzialmente interessano le sole cooperative che devono provvedere al rinnovo del Collegio sindacale entro il 31/12/2002, si segnalano due casi che possono accadere nel periodo di validità del D.Lgs. 220 (ossia fino al 31/12/2002):1) ipotesi in cui il Collegio sindacale è diventato “superfluo” e la cooperativa intende abrogare l’organo, ancorché non scaduto;2) ipotesi di morte o dimissioni di un sindaco. 1) La prima ipotesi si verifica allorquando una cooperativa non superi i limiti quantitativi precedentemente indicati per la nomina del Collegio sindacale, con ciò rendendosi di fatto “superfluo” il Collegio sindacale in carica. In tal caso, è possibile convocare l’assemblea ordinaria proponendo una modifica statutaria (dovrà essere precisato che il Collegio sindacale è “nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea”) e la decadenza del Collegio sindacale in carica, non essendo la cooperativa più obbligata alla tenuta del Collegio stesso, in conformità alla nuova normativa ed in accordo con lo statuto modificato. Si sottolinea che detta impostazione è condivisa anche dall’Ufficio del Registro Imprese di Bologna. 2) La seconda ipotesi si manifesta qualora vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, per morte o dimissioni. In tal caso, a norma dell’art. 2401 C.C., subentrano i supplenti, che restano in carica fino alla successiva assemblea. Se questa è convocata entro il 31/12/2002 (termine di efficacia del D.Lgs. n. 220), secondo l’Ufficio del Registro Imprese di Bologna, la cooperativa deve procedere alla nomina di uno o più sindaci iscritti nel Registro dei Revisori contabili. In sostanza, è stato posto in evidenza come nel caso di specie non trovino applicazione le precedenti regole, bensì le nuove regole. Pare, infatti, non avere rilievo la circostanza che il sindaco da nominare rientri nel mandato conferito all’intero Collegio sindacale in essere, e che di conseguenza, venga a scadenza insieme agli altri membri, nominati sulla base delle precedenti regole (che non imponevano l’obbligo dell’iscrizione nel Registro dei Revisori), in quanto la nuova disciplina, ad oggi già in vigore, si riferisce e si applica ai singoli soggetti che compongono il Collegio sindacale, con il conseguente obbligo dell’iscrizione dei nuovi sindaci al Registro dei Revisori. E’ di tutta evidenza che questa ipotesi si riferisce alle cooperative che hanno superato i limiti – e quindi con l’obbligo del Collegio sindacale – in quanto negli altri casi la cooperativa può ricorrere alla soluzione prospettata nell’ipotesi 1). A tal riguardo, considerata la rilevanza della questione e le possibili difformità interpretative e procedurali che possono esistere tra i vari Registri Imprese operanti sul territorio nazionale, suggeriamo comunque di contattare il Registro Imprese di propria competenza, al fine di avere riscontro sull’obbligatorietà o meno di seguire l’indirizzo sopra riportato. REGOLE DEL D.LGS. n. 58/1998 (applicabili alle cooperative “certificate” e che emettono strumenti finanziari)Considerato che la normativa prevista dal D.Lgs. n. 220/2002 sarà di interesse limitato in quanto, come già detto, la sua vigenza è temporanea, indichiamo sinteticamente i tratti salienti del D.Lgs 58/1998, con il quale è stato ridisegnato il sistema di sorveglianza e di controllo delle società di capitale con azioni quotate nei mercati regolamentati. In primo luogo, il “Decreto Draghi” ha operato una netta separazione fra l’attività di vigilanza, che è affidata al Collegio sindacale, con poteri di ispezione e controllo sugli affari sociali, e il controllo sulla contabilità e sui bilanci affidato ad una società di revisione.Dalla diversificazione dei ruoli, discendono le norme sulla composizione del Collegio sindacale, sui requisiti dei suoi membri, nonché sui compiti ad esso affidati. L’art. 148 del D.Lgs. 58 ed un successivo Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, del 30 marzo 2000, demandano all’atto costitutivo la definizione del numero dei componenti il Collegio che comunque non può essere inferiore a cinque (3 effettivi e 2 supplenti). Almeno un effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili con almeno tre anni di esperienza; gli altri membri (se non in possesso di tali requisiti) devono essere scelti fra coloro che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nell’esercizio di:a. Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovverob. Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa ovveroc. Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa. Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza applicabili alle generalità dei Collegi sindacali (art. 2399 c.c.) non possono essere eletti coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:a. sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;b. operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. Infine, i membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non possono essere nominati coloro che:a. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;b. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo.L’accertamento dei requisiti dei sindaci, spetta al Consiglio di amministrazione. Secondo quanto stabilito dall’art. 149 del D.Lgs 58, il Collegio sindacale vigila:a. sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;b. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;c. sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;d. sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate. E’ invece nel ruolo della società di revisione verificare:a. la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;b. il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato la loro corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano. CONCLUSIONIStante la necessaria cautela indotta dalla novità della norma, si consiglia in ogni caso, prima di procedere al rinnovo del Collegio sindacale, di contattare il proprio Registro Imprese di riferimento per conoscerne l’orientamento. Nel frattempo, auspichiamo un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero delle Attività Produttive, al fine di uniformare le posizioni dei vari Registri Imprese.In ultimo, ci sembra comunque opportuno sottolineare anche l’opportunità, fornita dal decreto a molte cooperative, di eliminare il Collegio sindacale. Riteniamo che l’esercizio di tale facoltà debba essere effettuato entro il 31/12/2002, in quanto nell’anno 2003 (e ci auguriamo nel 2004) saranno nuovamente in vigore le norme dell’attuale Codice Civile, fino a che ciascuna cooperativa adotterà nel proprio statuto le nuove regole del diritto societario.
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