circolare 34.2002

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 24 del 17/04/2002, con la quale illustravamo il DL 63/2002 ponendo anche in luce talune problematiche che necessitavano di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La circolare in oggetto contiene molte risposte ai dubbi sollevati: qui ci limitiamo a commentare gli aspetti che hanno carattere d’urgenza, rimandando ad una successiva circolare per una più ampia informativa. CALCOLO DEGLI ACCONTI L’Agenzia conferma le indicazioni fornite da UNICAAF nell’ambito dell’incontro di studi del 4 giugno u.s. ed in particolare chiarisce che si rende tuttora applicabile l’art. 21 comma 10 della L. 449/97, ma con metodo proporzionale, in quanto la nuova norma assoggetta parzialmente a tassazione gli utili di esercizio.Ne consegue che l’IRPEG riferibile alle variazioni fiscali e all’utile soggetto ad imposizione non concorre a formare il reddito imponibile limitatamente alla parte corrispondente al rapporto tra l’utile escluso da tassazione ed il totale dell’utile stesso. Così ad esempio, per le cooperative in genere, costituirà variazione in diminuzione l’IRPEG nella misura del 53.03%. Infatti dato un utile di 100 la destinazione ha il suddetto svolgimento:20% alla riserva legale          20 (escluso da tassazione in base all’art. 12 L. 904/77)3% ai fondi mutualistici           3  (escluso da tassazione in base all’art. 11 L. 59/92)sul residuo 77, il 39% pari a 30,03 è ancora escluso in base all’art. 12 L. 904/77 ed il 61% pari a 46,97, è tassato in base al comma 4 del DL 63. Ne consegue che la quota di utile non tassata risulta di 53,03% (53,03/100) e quindi la variazione in diminuzione correlata all’IRPEG sarà pari al 53,03% dell’imposta stessa.Per le cooperative agricole tale percentuale ammonta al 69,2% e per le banche di credito cooperativo al 82,25%. Come noto, il comma 5 art. 6 DL 63 (ora convertito in legge) impone che gli acconti vengano calcolati come se nel 2001 fosse stata in vigore tale disposizione.Da ciò ne consegue che applicando l’art. 21 comma 10 con il “metodo proporzionale”, all’atto pratico, per la generalità delle cooperative, sarà sufficiente operare rettificando extracontabilmente i dati riportati nel modello UNICO 2002 (utile di esercizio e variazione in diminuzione per IRPEG). In allegato proponiamo alcune tavole esemplificative per il calcolo. DEFINIZIONE DI COOPERATIVA AGRICOLA Ricordiamo che il comma  4, lettera  b) art. 6 del D.L. 63/2002, eleva al 60 per cento la quota di utile netto annuale non soggetta a tassazione per le cooperative agricole e della piccola  pesca  e loro consorzi.L’Agenzia, accogliendo le nostre richieste, individua le cooperative agricole con riferimento alle disposizioni in materia  di  impresa  agricola  contenute  nell’articolo  2135  del  codice civile, cosi’  come  novellato  dall’articolo  1  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Sono così da ricomprendere nella categoria di “Cooperative agricole” quelle che svolgono le seguenti attività:1. coltivazione del fondo, del bosco ovvero allevamento di animali ed, eventualmente, attività agricole connesse  di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri e, in misura  non prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi;2. manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci, ovvero fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi per l’agricoltura. Oltre alle cooperative di conduzione terreni, si identificano quindi come agricole:1. le cooperative cosiddette “di conferimento”;2. le cooperative di servizi in agricoltura, comprese le cooperative che forniscono beni utili all’agricoltura (es. fitofarmaci, concimi, ecc …).a condizione che siano costituite da imprenditori agricoli e operino nel rispetto del requisito della prevalenza (più del 50%).Ulteriore requisito necessario è l’iscrizione alla Sezione Agricola del Registro Prefettizio. L’Agenzia ha quindi identificato il requisito soggettivo di cooperativa agricola: ne discende che sono fugati i dubbi da taluni manifestati, sulla necessità di scindere, ai fini della tassazione, l’utile proveniente da attività agricole e quello proveniente da altre attività. La circolare non prende in esame le cooperative della piccola pesca nonché le forestali. Ricordiamo che entrambe risultano equiparate all’imprenditore agricolo, rispettivamente a norma dell’art. 2 del D.Lgs 226 (imprenditore ittico) e dell’art. 8 del D.Lgs. 227 (cooperative forestali). Pertanto si potrebbe propendere per un’interpretazione estensiva della circolare, contemplando tali società fra quelle agricole.Considerato però che la definizione di “cooperative della piccola pesca” è rinvenibile solo dall’art. 10 del DPR 601/73, riteniamo che ai fini in trattazione, siano tali quelle che “esercitano professionalmente la pesca marittima con l’impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all’art. 8 del DPR 2.10.1068 n. 1639 o la pesca in acque interne”.Per quanto riguarda invece le cooperative forestali al momento privilegiamo un orientamento prudenziale che le esclude dalle agricole, stante l’assenza del requisito della prevalenza. COOPERATIVE SOCIALI In tema la circolare conferma che sono escluse dall’applicazione del comma 4 art. 6 del DL 63 (nuova tassazione) le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla L. 381/91, iscritti come tali (sezione 8°) nel Registro Prefettizio.Ne consegue che è ininfluente la seconda sezione di iscrizione (Produzione e Lavoro, Miste o altro).Dall’inapplicabilità del citato comma 4 discende poi, a favore delle cooperative sociali, il permanere dell’agevolazione dell’art. 11 del DPR 601/73 (esenzione dall’IRPEG o riduzione alla metà dell’aliquota), in presenza delle condizioni ivi previste.L’art. 11 rimane invece “congelato”, dallo stesso comma 4, solo per le cooperative di lavoro. RISTORNI Ricordiamo che il comma 2 art. 6 del DL 63, ha introdotto una particolare agevolazione, in capo ai soci, qualora i ristorni vengano destinati ad aumento di capitale sociale. Tali somme di fatto si considerano “in sospensione di imposta” fino all’atto della restituzione della quota di capitale al socio (recesso, esclusione) momento in cui verranno assoggettati a tassazione. La circolare ha precisato che tale dispositivo si rende applicabile già dal 2002 e più precisamente ai ristorni che, seppur riferiti al bilancio dell’esercizio 2001, sono stati deliberati nell’anno 2002.

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