Con Decreti del 26 aprile 2001 e del 3 maggio 2001 pubblicati sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, il Ministero del Lavoro con il consueto ritardo, ha provveduto ad adeguare i parametri in oggetto, sulla base di quanto previsto dall’art. 21 della Legge 31.1.1992 n. 59. In particolare ha confermato che gli indici ISTAT registrati negli anni 1998, 1999 e 2000 sono stati rispettivamente del 1,8%, 1,6% e 2,6% e che in base a questi, vanno aggiornati gli importi indicati agli articoli 3,10 e 15 della citata L. 59/92. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo della quota o delle azioni che i soci persone fisiche possono sottoscrivere, passa da L. 152.504.351 a L. 161.834.489 (euro 83.580,54) per le cooperative Agricole di Trasformazione e per quelle di Produzione e Lavoro e da L. 101.669.567 a L. 107.889.659 (euro 55.720,36) per le altre cooperative. Parimenti, il limite massimo dei prestiti sociali passa da L. 101.669.567 a L. 107.889.659 (euro 55.720,36) per le medesime Agricole e le Produzione e Lavoro e da L. 50.834.784 a L. 53.944.830 (euro 27.860,18) le cooperative appartenenti a settori diversi. Inoltre per quanto riguarda gli adeguamenti connessi all’obbligo di ispezione annuale, il limite di fatturato passa da L. 38.126.088.000 a L. 40.458.623.000 (euro 20.895.134,98); invece i parametri di riferimento per la certificazione obbligatoria, passano per quanto attiene al fatturato, da L. 101.669.567.000 a L. 107.889.659.000 (euro 55.720.358,73) e per quanto attiene all’ammontare delle riserve indivisibili e prestiti sociali, da L. 3.812.609.000 a L. 4.045.863.000 (euro 2.089.513,86).
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