Con l’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2002) è stata disposta la proroga del beneficio fiscale IRPEF del 36% sugli interventi di recupero edilizio e sull’acquisto di immobili ristrutturati. Art. 2, comma 5 – Proroga della detrazione IRPEF del 36% su interventi di recupero edilizio In particolare, il comma 5 stabilisce che la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Al riguardo, va tenuto presente che anche per le spese di recupero edilizio sostenute nel 2002 la detrazione IRPEF del 36%, che dovrà essere indicata nel modello Unico 2003 o nel modello 730/2003, dovrà essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, in quanto è preclusa la possibilità, consentita fino all’anno 2001, di optare per una ripartizione quinquennale dell’ammontare detraibile. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Questo significa che le spese che saranno sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2003, relative a lavori iniziati in precedenza, danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute in anni precedenti, complessivamente considerate, non superano il nuovo limite di 48 mila euro e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile. Per i lavori che saranno realizzati nel 2003, fino alla data del 30 settembre 2003, che non costituiscono prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti il nuovo “tetto” di 48 mila euro non subisce invece alcuna limitazione. Rimane fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare esclusivamente le detrazioni non usate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Viene inoltre disposto che per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali può essere ripartita rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. Art. 2, comma 6 – Proroga della detrazione IRPEF del 36% sull’acquisto di immobili ristrutturati Il comma 6 dell’articolo 2 della Finanziaria 2003 ha disposto la proroga della detrazione fiscale del 36% sull’acquisto di immobili ristrutturati, introdotto per la prima volta dalla Legge 448/2001, (Finanziaria per il 2002) e commentato nella nostra Circolare UNICAAF n. 6 del 21/01/2002. In particolare, il comma 6 stabilisce che beneficio fiscale del 36% trova applicazione nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% sul valore degli interventi eseguiti, valore che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, per il 2003, entro il nuovo importo massimo di 48 mila euro. Riepilogando, con la nuova proroga il beneficio fiscale del 36% si applica alle seguenti condizioni:- l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2004;- l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge 457/78, riguardanti l’intero edificio;- i lavori devono essere eseguiti dall’impresa entro il 31 dicembre 2003;- lo sconto IRPEF è pari al 36% di un ammontare forfettario corrispondente al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Per le spese sostenute nel 2003, l’ammontare su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48 mila euro. Rimane fermo che per le spese sostenute nel 2002 lo sconto IRPEF del 36% dovrà essere commisurato al 25% del prezzo di acquisto indicato sull’atto di trasferimento e che, in ogni caso, l’ammontare sul quale si calcola lo sconto del 36% per il 2002 non può superare l’importo di 77.468,53 euro.Da ciò consegue che:- per l’anno 2002, l’importo massimo detraibile e’ pari a 27.888,67 euro, vale a dire il 36% di 77.468,53 euro; la detrazione di 27.888,67 euro dovrà essere ripartita in 10 quote costanti di 2.788,87 euro;- per l’anno 2003, l’importo massimo detraibile e’ pari a 17.280 euro, vale a dire il 36% di 48 mila euro; in questo caso, la detrazione di 17.280 dovrà essere ripartita in 10 quote costanti di 1.728 euro. Se, invece, il 25% del prezzo di acquisto dell’immobile ristrutturato dovesse essere inferiore al limite massimo, la detrazione sarà calcolata sul minore importo. Si può fare l’esempio di un contribuente che entro il 31 dicembre 2002 ha acquistato un immobile ristrutturato da un’impresa di costruzione per 200 mila euro. Il 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e’ pertanto uguale a 50 mila euro, importo inferiore al limite massimo previsto per il 2002 di 77.468,53 euro. In questo caso, il 36% calcolato sul minore importo di 50 mila euro, e’ uguale a 18 mila euro, importo che costituisce la detrazione complessiva da ripartire in dieci quote costanti da 1.800 euro.
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